Proroga misure Covid su esecuzione pena. Norme su EPPO e mandato Ue

Pubblicato il 01 febbraio 2021

Nella seduta del 29 gennaio 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato diversi provvedimenti: un DL recante misure urgenti per la proroga di termini in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tredici decreti di attuazione di normative europee.

Esecuzione pena: misure prorogate al 30 aprile

Nel Decreto legge – n. 7 del 30 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta in pari data e già in vigore – oltre alla proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, sono contenute anche disposizioni in tema di modalità di esecuzione delle pene nella perdurante situazione emergenziale da Coronavirus.

Il testo, in proposito - e proprio in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria nonché allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito carcerario - dispone una proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, delle previsioni di cui al DL n. 137/2020 in favore dei condannati ammessi al regime di semilibertà.

Si tratta delle disposizioni che consentono:

Attuazione norme Ue su mandato d’arresto e Procura europea

Come anticipato, il Consiglio dei ministri ha anche provveduto ad approvare, in esame definitivo, diversi Decreti legislativi volti all’attuazione e al recepimento di norme europee per quanto riguarda, tra le altre materie, il mandato d’arresto europeo e la cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea “EPPO”.

Si tratta di due decreti legislativi, proposti su iniziativa del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, recanti, rispettivamente:

Il primo testo interviene ad adeguare la normativa interna alle disposizioni relative al mandato d’arresto europeo, con particolare riferimento ai motivi di non esecuzione facoltativa del mandato stesso. L’obiettivo è quello di assicurare il mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell’ordinamento, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri. Il provvedimento – da quanto si legge nel comunicato stampa del Cdm n. 95 del 29 gennaio 2021 – sancisce anche “che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”.

L’altro decreto, contiene specifiche misure volte all’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea EPPO, a cui è assegnato il compito di:

Per questi due testi, unitamente agli altri decreti di attuazione definitivamente approvati, si resta in attesa della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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