CPB: proroga adesione, forfetari, esclusioni

Pubblicato il 14 marzo 2025

Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha adottato diversi provvedimenti, tra cui il rinvio al 30 settembre 2025 del termine per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB), con l’esclusione dei titolari di partita IVA in regime forfettario.

Inoltre, il Governo ha introdotto aggiornamenti sugli adempimenti fiscali e sulle sanzioni, una riforma delle accise, nonché nuove disposizioni per le operazioni transfrontaliere e per il Testo Unico relativo a versamenti e riscossione.

Novità introdotte dal decreto correttivo della riforma fiscale

Il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025, introduce diverse modifiche, tra cui:

Il provvedimento interviene anche sulle società e i loro soci, introducendo una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo.

Tuttavia, le novità non si fermano al CPB. Il decreto prevede anche:

Forfettari: stop al Concordato Preventivo Biennale e vecchi codici Ateco

Dai documenti esaminati dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025, emerge chiaramente l’intenzione di escludere dal CPB i titolari di partita IVA in regime forfettario (previsto dalla Legge n. 190/2014).

Di conseguenza, a partire dall’anno fiscale 2025, questi contribuenti non potranno più aderire al concordato, a seguito dell’eliminazione stabilita dal decreto di revisione. Tuttavia, il CPB resterà valido per il 2024 per chi ne ha già beneficiato.

Secondo quanto riportato nella bozza della Relazione illustrativa, la scelta di escludere i forfettari è stata determinata dalle richieste avanzate dalle associazioni di categoria e dall’analisi del numero di adesioni registrate per l’anno 2024, giudicato insufficiente per giustificare il mantenimento della misura.

Mantenimento della classificazione Ateco 2017

Oltre all’esclusione dal concordato preventivo, il decreto prevede un altro cambiamento significativo per i forfettari.

Poiché la nuova classificazione Ateco 2025 introduce criteri e denominazioni diversi, i titolari di partita IVA con flat tax continueranno a utilizzare i codici Ateco 2017 fino a quando non saranno definiti nuovi coefficienti di redditività.

L’aggiornamento dei coefficienti di redditività per i forfettari sarà quindi rimandato a data da destinarsi.

Adesione al CPB: più tempo

Il decreto correttivo-bis approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025 - che dovrà ora essere presentato alle Commissioni competenti di Camera e Senato, per l’acquisizione dei relativi pareri - prevede anche una proroga per aderire al CPB.

La scadenza, inizialmente fissata al 31 luglio (o all'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell’anno fiscale), viene spostata al 30 settembre (o all’ultimo giorno del nono mese successivo alla fine del periodo d’imposta).

Questa proroga, richiesta più volte dagli operatori del settore, ha l’obiettivo di rendere la gestione degli obblighi fiscali più equilibrata e meno concentrata in periodi particolarmente intensi.

Tetto massimo per l'imposta sostitutiva

Altra modifica contenuta nel decreto correttivo fiscale prevede l’aumento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui la differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente sia superiore a 85mila euro.

In base a quanto previsto dall’articolo 20-bis del D.lgs. n. 13/2024, chi aderisce al CPB può scegliere di applicare un’imposta sostitutiva, calcolata su una base imponibile determinata confrontando il reddito concordato con quello effettivo dell’anno precedente. L’aliquota varia a seconda del punteggio ISA e può essere del 10%, 12% o 15%.

Tuttavia, con le modifiche introdotte dal decreto correttivo-bis, questa tassazione agevolata potrà essere applicata solo fino alla soglia di 85.000 euro. Oltre tale importo, si passerà invece a:

Per chi opera in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia sarà verificato a livello di società o associazione, indipendentemente dalla quota assegnata ai singoli soci.

Nuovi criteri di esclusione e decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

Il nuovo schema di decreto correttivo fiscale introduce un ulteriore criterio di esclusione dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB), rivolto ai professionisti che dichiarano redditi da lavoro autonomo a titolo personale e, contemporaneamente, fanno parte di studi associati, società tra professionisti (Stp) o società tra avvocati.

Secondo questa nuova regola, un lavoratore autonomo potrà aderire al concordato solo se anche le strutture professionali di cui è membro – siano esse associazioni o società – abbiano accettato la proposta di adesione per gli stessi anni fiscali. Allo stesso modo, l’associazione o la società verrà esclusa dal concordato se uno o più soci o associati, che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo, non aderiscono alla misura per i medesimi periodi d’imposta.

Nuove condizioni di decadenza dal concordato

Il decreto introduce due nuovi criteri di decadenza dal concordato:

Chiarimenti sulle operazioni di conferimento

Il decreto correttivo fiscale, attraverso una norma di interpretazione autentica, chiarisce il significato delle operazioni di conferimento rilevanti ai fini dell’esclusione o della decadenza dal CPB, come disciplinate dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del Dlgs n. 13/2024.

In particolare, viene stabilito che il termine “conferimento” si riferisce esclusivamente al trasferimento di un’intera azienda o di un suo ramo.

Questa precisazione modifica l’interpretazione precedentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2025, secondo cui anche il conferimento di partecipazioni, crediti o aumenti di capitale tramite apporto di denaro avrebbe potuto determinare l’uscita dal concordato.

Ora, il decreto stabilisce che solo i conferimenti di aziende o rami d’azienda possono comportare l’esclusione o la cessazione dal CPB, indipendentemente dall’entità del ramo d’azienda trasferito.

Di conseguenza:

Iva: novità per prestazioni sanitarie e ricariche di veicoli elettrici

Il decreto legislativo correttivo in materia di obblighi fiscali, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni, introduce alcune modifiche anche per quanto riguarda l’IVA, in particolare:

Queste disposizioni mirano a semplificare e ridurre gli adempimenti tributari, allineandosi ai criteri di riforma previsti dal D.lgs. n, 1/2024 e dai principi sanciti dall’articolo 16, comma 1, della legge delega per la revisione del sistema fiscale (L. 111/2023).

Per quanto riguarda il settore sanitario, il testo prevede una modifica all’articolo 10-bis del DL 119/2018, stabilendo che il divieto di utilizzo della fatturazione elettronica per i soggetti obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria diventerà definitivo.

Finora, questa restrizione era stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, con l’ultima estensione inserita nella legge 15/2025, derivante dal decreto “Milleproroghe”. Tuttavia, il nuovo decreto corregge questa impostazione, trasformando la misura da temporanea a strutturale.

Inoltre, considerando il rinvio esplicito all’articolo 10-bis contenuto nell’articolo 9-bis, comma 2, del DL 135/2018, il divieto di emissione della fattura elettronica si estenderebbe anche ai professionisti che, pur non essendo obbligati a trasmettere i dati al Sistema TS, emettono fatture per servizi sanitari destinati a privati.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa del provvedimento, questa scelta normativa ha lo scopo di evitare costosi interventi infrastrutturali sia per gli operatori del settore sanitario sia per l’Amministrazione finanziaria. Rendere obbligatoria la fatturazione elettronica in questo ambito richiederebbe infatti la creazione di un sistema di gestione alternativo al Sistema di Interscambio, capace di garantire una maggiore protezione delle informazioni sensibili contenute nei documenti fiscali.

Per quanto riguarda i pagamenti relativi alla ricarica di veicoli elettrici, si modifica l’articolo 2 del D.lgs. n. 127/2015, introducendo disposizioni specifiche per la registrazione e la comunicazione degli incassi da parte degli operatori che offrono servizi di ricarica attraverso stazioni prive di sistemi per l’identificazione dell’utente.

Le nuove norme, la cui applicazione pratica sarà definita da un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbero consentire la registrazione e la trasmissione dei dati di incasso senza includere alcuna informazione personale sui clienti.

Nuova scadenza per la Certificazione Unica autonomi dal 2026

Si prospetta un aggiornamento del calendario fiscale per la dichiarazione precompilata, con un impatto esclusivo sui lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

A partire dal 2026, la scadenza per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei redditi derivanti da attività professionali o artistiche esercitate abitualmente verrà posticipata dal 31 marzo al 30 aprile.

Questo spostamento avrà un effetto domino sulla disponibilità del modello Redditi precompilato per i professionisti con partita IVA, che potranno accedervi solo a partire dal 20 maggio.

Nessuna variazione, invece, per lavoratori dipendenti e pensionati, i quali continueranno a visualizzare il modello 730 precompilato a partire dal 30 aprile.

Tabella con le principali novità.

Misura Descrizione
Proroga adesione CPB Il termine per aderire al CPB passa dal 31 luglio al 30 settembre.
Esclusione forfettari dal CPB Dal 2025, i titolari di partita IVA in regime forfettario non possono più aderire al CPB.
Nuove condizioni per la decadenza dal CPB L’adesione è vincolata alla partecipazione di tutti i membri di studi associati, Stp o società tra avvocati.
Tetto massimo per imposta sostitutiva Le aliquote agevolate del 10%-15% si applicano fino a 85.000€. Oltre, si applica il 43% per IRPEF e 24% per IRES.
Abolizione obbligo fatturazione elettronica spese sanitarie Il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie diventa definitivo.
Obbligo di trasmissione corrispettivi per ricariche veicoli elettrici Gli operatori che offrono ricariche elettriche devono trasmettere i corrispettivi senza dati personali.
Modifica scadenza Certificazione Unica autonomi Per i lavoratori autonomi, la trasmissione della Certificazione Unica slitta dal 31 marzo al 30 aprile.
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