Professionisti. Sanzione accessoria della sospensione dall’Albo in assenza di fattura

Pubblicato il 09 settembre 2011 La manovra correttiva di Ferragosto, con la modifica apportata all’articolo 12 del Dlgs n. 471/1997, prevede una stretta verso i professionisti che, in presenza di determinati requisiti, omettono di documentare i corrispettivi riscossi con ricevuta fiscale o con la parcella/fattura.

La constatazione di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi, compiute nell’arco di un quinquennio, comporta l’applicazione “in ogni caso” della sanzione accessoria, che consiste nella sospensione dall'iscrizione dall'Albo professionale o dall'Ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione viene disposta per un periodo che va da quindici giorni a sei mesi e se l’esercizio della professione è svolto in maniera associativa, la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Benché la norma disponga letteralmente che “… il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo”, non mancano dubbi di legittimità circa la sua applicazione. L’applicazione della sanzione accessoria, infatti, non lascerebbe spazio alla difesa del professionista o all’intervento di un organo terzo rispetto alla gestione degli ordini professionali, quale l'Agenzia delle Entrate, con la possibilità per quest’ultima di disporre sanzioni disciplinari a carico dei soggetti iscritti all'Albo o all'Ordine. La sospensione immediata, indipendentemente dalle motivazioni addotte dal professionista di fronte all’ufficio o alla commissione tributaria, procurerebbe a quest’ultimo un enorme danno anche se le sue doglianze venissero successivamente accolte; con il rischio di non poter in nessun modo essere risarcito.

È da ricordare che per i professionisti, a differenza che per i commercianti, non sussiste un obbligo di emissione immediata della fattura, dato che questo coincide con il momento del pagamento, come prevede l'articolo 6, comma 3, del DPR 633/72. Da ciò deriverebbe la difficoltà dei verificatori di controllare tutto il territorio contiguo allo studio con lo scopo di provare che i clienti siano in possesso del documento certificativo dei corrispettivi.

Altro elemento che suscita perplessità in merito alla legittimità della sanzione accessoria è quello riguardante il soggetto al quale è affidata la potestà di irrogare la sanzione disciplinare al professionista. Il Consiglio dell’ordine rischierebbe di diventare un puro esecutore di decisioni prese dall’Amministrazione finanziaria, senza possibilità di agire per sentire le ragioni dell’iscritto all’Albo. Anche questo aspetto della manovra sembra, dunque, alquanto discutibile.
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