Precisazioni vengono fornite dall’agenzia delle Entrate sul passaggio al regime forfetario da parte di un professionista.
Alla luce delle novità emerse con la legge di bilancio 2019, è consentito il passaggio al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio richiesto in caso di opzioni Iva.
L’istante professionista chiede se può applicare il regime naturale forfetario a partire dal 1° gennaio 2019, rappresentando che è dal periodo d’imposta 2016 nel regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni e, nel 2017, pur possedendo i requisiti per adottare il regime forfetario, ha scelto di rimanere nel regime contabile semplificato.
Le Entrate, con risposta n. 107 fornita in data 11 aprile 2019, ricordano come il regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni - introdotto dalla legge di stabilità 2015 – è stato profondamente rinnovato dalla legge di bilancio 2019, che all’articolo 1, commi da 9 ha 11, ha reso più fruibili i requisiti di accesso, richiedendo solo che il soggetto abbia conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro.
Si può, quindi, applicare quanto disposto dal Dpr 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui è possibile derogare al vincolo triennale previsto in caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta, quando intervengono modifiche del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Di conseguenza, il professionista in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può effettuare il passaggio dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già dal periodo d’imposta 2019.
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