Processo civile: in Senato votata la fiducia sulla riforma

Pubblicato il 22 settembre 2021

Nella seduta di ieri, 21 settembre 2021, l’Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del Ddl delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Il testo passerà ora all'esame dell’altro ramo del Parlamento.

L’obiettivo dell’intervento, si rammenta, è quello di ridurre i tempi dei processi del 40% in 5 anni, secondo gli impegni assunti nel PNRR.

In primo luogo, la riforma viene realizzata mediante il potenziamento del ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (Alternative dispute resolution).

Mediazione: obbligatorietà estesa, incentivi fiscali

Tra questi, la mediazione, la cui obbligatorietà viene estesa anche per le cause in materia di contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

In materia di condominio, la norma delegata dovrà prevedere che l’amministratore condominiale sia legittimato ad attivare, aderire e partecipare ai procedimenti di mediazione e che, in tali casi, l’eventuale accordo verbalizzato venga poi sottoposto al voto dell’assemblea.

Sul versante della pubblica amministrazione, viene meno la responsabilità contabile per colpa non grave del funzionario che conclude l’intesa in sede stragiudiziale o giudiziale.

Esenzione da imposta di registro e credito d’imposta: ampliamento

Per incentivare la conclusione degli accordi, sono state messe in campo alcune misure fiscali quali, in primo luogo, l'incremento, da 50mila e 100mila euro, della soglia per la fruizione del beneficio dell’esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo.

Sono inoltre semplificate le disposizioni applicabili per la determinazione del credito d’imposta, riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione.

Il beneficio, in particolare, viene esteso anche al compenso dell’avvocato (nei limiti dei parametri forensi) e al contributo unificato sostenuto dalle parti.

Da segnalare, infine, l'estensione del gratuito patrocinio anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Negoziazione per le cause di lavoro con avvocati e consulenti

Sul fronte della negoziazione assistita, si prevede che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, divorzi e modifica delle relative condizioni, possano contenere patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.

Lo strumento della negoziazione viene inoltre esteso, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, anche alle controversie individuali di lavoro, a condizione che ciascuna parte sia assistita da un avvocato o da un consulente del lavoro.

All’accordo di negoziazione, in questi casi, viene assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113 c.c., ossia rispetto a rinunce e transazioni.

Lavoro: priorità alle cause sui licenziamenti 

Rimanendo in tema di lavoro, viene posto, come principio di delega, il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento, in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Le misure sono finalizzate a unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, con adozione delle opportune norme transitorie.

Si prevede, a seguire:

Processo di cognizione: prima udienza effettiva

Sul fonte della procedura e, in particolare, del processo di cognizione di primo grado, l’ultima versione del testo ha eliminato le iniziali decadenze e preclusioni previste dagli emendamenti del ministero della Giustizia.

Ad ogni modo, la prima udienza dovrà essere “effettiva e di lavoro” e dovrà essere chiaro, alle parti, l’oggetto della controversia.

Nell’atto di citazione, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, dovranno essere esposti in modo chiaro e specifico e dovrà essere contenuta l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali si intenda valersi e dei documenti offerti in comunicazione.

Nella comparsa di risposta, il convenuto dovrà proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico.

Dopo gli atti introduttivi, sono introdotti termini intermedi per definire domande, eccezioni e richieste di prova.

Le altre novità

Tra le ulteriori novità si segnalano:

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