E' approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024, il Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 149/2022, attuativo della Legge n. 206/2021, di riforma del processo civile (Riforma Cartabia).
L'intervento normativo, in linea con le direttive previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a semplificare, rendere più rapido e razionalizzare il processo civile.
Le modifiche interessano il Codice civile, il Codice di procedura civile e le leggi speciali correlate, con l'obiettivo di rendere più chiare alcune norme e facilitare determinati passaggi processuali.
Il testo del Decreto correttivo, in primo luogo, implementa la digitalizzazione nel processo, semplificando gli adempimenti per le parti coinvolte e le cancellerie.
Sono introdotte anche misure di semplificazione della disciplina relativa alle notificazioni tramite posta elettronica certificata (PEC) nonché di revisione della sequenza di adempimenti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo (verifiche preliminari).
Ulteriori modifiche procedurali si sostanziano:
Altre misure introdotte dal Decreto correttivo riguardano i pignoramenti, il titolo esecutivo digitale e la procura speciale in Cassazione nonché la pubblicazione delle sentenze e le comunicazioni di cancelleria, la citazione testi via PEC. Sono state snellite, inoltre, le modalità di iscrizione all'elenco del professionisti delegati alle vendite esecutive.
Il provvedimento entra in vigore il 26 novembre 2024.
L’articolo 7 del Decreto, inoltre, contiene specifiche disposizioni transitorie.
Si prevede, in primo luogo, che le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
In questo modo, le nuove misure vengono integrate con quelle del Decreto legislativo n. 149/2022, di cui rappresentano integrazioni, correzioni o riformulazioni.
Pertanto, gli atti già depositati alla data di efficacia del decreto seguiranno le vecchie norme, mentre le attività processuali successive, anche in procedimenti pendenti, saranno soggette alle nuove disposizioni.
A seguire si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) c.p.c. - ovvero quelle che attribuiscono alla competenza del tribunale in composizione collegiale i procedimenti di cui all’articolo 140-bis del Codice del consumo in materia di azioni di classe - continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 31/2019 (che ha disposto l’abrogazione dello stesso articolo 140-bis).
Inoltre, viene espressamente disposto che le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda (previste dagli articoli 183-ter e 183-quater c.p.c.) possono essere emesse anche nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
Stesso discorso per le modifiche apportate all’articolo 281-sexies c.p.c., consistenti, in particolare, nella possibilità che il giudice depositi la sentenza nei trenta giorni successivi all’udienza di discussione orale.
Sul fronte del processo esecutivo, l'applicazione delle disposizioni che eliminano la formula esecutiva e consentono di avviare l’esecuzione tramite una copia del titolo esecutivo certificata conforme all’originale viene ampliata.
Tali disposizioni sono estese non solo agli atti di precetto notificati dopo il 28 febbraio 2023, ma anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati successivamente a tale data.
Ulteriore previsione riguarda il termine entro cui dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per disciplinare la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari: il termine è fissato nella misura di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Per quanto riguarda l’affido familiare dei minori, le disposizioni in tema di proroga del termine di durata indicato nel provvedimento di affidamento e di automatica cessazione dell’affidamento alla scadenza del termine stesso, si applicano:
Infine, la norma contenuta nel Testo unico delle spese di giustizia secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
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