Privacy, l'adesione spontanea non esclude la richiesta di risarcimento
Pubblicato il 18 settembre 2014
La statuizione con cui il Garante della privacy dichiara il
non luogo a procedere ex articolo 149, secondo comma, del Decreto legislativo n. 196/2003, derivante dall'
adesione spontanea da perte del titolare del trattamento, alla cancellazione e non utilizzazione di dati personali così come richiesto dagli interessati, non impedisce l'esercizio dell'
azione del risarcimento del danno dinanzi all'autorità giudiziaria.
Tale azione, inoltre,
non è soggetta al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante.
E' quanto precisato dalla Cassazione con sentenza n.
19534 del 17 settembre 2014.