Privacy, l'adesione spontanea non esclude la richiesta di risarcimento

Pubblicato il 18 settembre 2014 La statuizione con cui il Garante della privacy dichiara il non luogo a procedere ex articolo 149, secondo comma, del Decreto legislativo n. 196/2003, derivante dall'adesione spontanea da perte del titolare del trattamento, alla cancellazione e non utilizzazione di dati personali così come richiesto dagli interessati, non impedisce l'esercizio dell'azione del risarcimento del danno dinanzi all'autorità giudiziaria.

Tale azione, inoltre, non è soggetta al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante.

E' quanto precisato dalla Cassazione con sentenza n. 19534 del 17 settembre 2014.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy