Porta la data del 3 agosto 2017 il decreto firmato dal MEF con il quale si disciplinano le disposizioni di revisione dei decreti Ias, al fine di coordinare le disposizioni regolamentari della disciplina Ias/Ifrs anche per i soggetti che adottano i nuovi principi contabili Oic.
Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 83, comma 1-bis del Tuir, è possibile applicare ai soggetti che redigono il bilancio in base ai nuovi Oic, se compatibili, le disposizioni di revisione dei decreti Ias e, per tali ragioni, il Dl 244/2016 ha previsto la revisione delle disposizioni contenute nei decreti Ias.
Il nuovo provvedimento del Ministero dell'Economia conferma, ora, il riconoscimento fiscale del principio di prevalenza della sostanza sulla forma per i soggetti che adottano i nuovi Oic, così come già avvenuto in passato per gli Ias adopter, con il conseguente abbandono dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e delle regole che fissano la competenza a determinati effetti negoziali, disciplinati rispettivamente al comma 1 e 2 dell'articolo 109 Tuir.
In altri termini, per i soggetti che adottano i nuovi principi contabili predisposti dall'Organismo italiano di contabilità, l'applicazione del principio di derivazione rafforzata comporta il riconoscimento, anche ai fini fiscali, delle qualificazioni in bilancio ispirate al principio di prevalenza della sostanza sulla forma; mentre non rilevano le disposizioni del Tuir o di qualsiasi altra norma fiscale in cui i criteri giuridico-formali prevalgono su quelli sostanziali.
Una esclusione da tale impostazione di natura “sostanziale” riguarda alcune specifiche fattispecie per le quali il Legislatore ha previsto regole particolari, come nel caso degli ammortamenti, dei fenomeni valutativi e delle fattispecie tassate per cassa.
Un'altra deroga parziale al principio di derivazione rafforzata riguarda gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri: in base al nuovo principio Oic 12 questi vanno iscritti prioritariamente a conto economico nelle classi di appartenenza, tra i costi della produzione, classe B, o tra gli oneri finanziari, classe C. Ne deriva che secondo un'applicazione rigida del principio di derivazione rafforzata, questi accantonamenti potrebbero essere considerati come degli ordinari costi di esercizio ed essere, quindi, immediatamente deducibili.
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