In data 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 29/E, con cui fornisce importanti chiarimenti interpretativi in materia di previdenza complementare. Il documento si concentra, in particolare, sul calcolo dell’anzianità di partecipazione utile ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione applicabile ad alcune prestazioni pensionistiche integrative, come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005.
Inoltre, il documento di prassi chiarisce anche le modalità con cui i fondi pensione coinvolti possono certificare i periodi di anzianità maturati presso altri enti, al fine di applicare correttamente il beneficio fiscale previsto dalla norma.
La previdenza integrativa consente ai lavoratori di costruire una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, favorendo una maggiore sicurezza economica nella fase post-lavorativa. Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 252/2005, che prevede, all’art. 11, un regime fiscale agevolato per le prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari (rendite, riscatti, RITA).
Tali prestazioni sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta con:
L’obiettivo è incentivare l’adesione e la permanenza nei fondi pensione, premiando la continuità della partecipazione. In questo contesto si inserisce la risoluzione n. 29/E del 2025, che chiarisce come calcolare l’anzianità utile ai fini della riduzione dell’aliquota, soprattutto nei casi di adesione a più fondi.
L’associazione istante ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, rilevante per ottenere la riduzione dell’aliquota fiscale (dal 15% fino al 9%) prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 252/2005. Il quesito riguarda in particolare il caso in cui un aderente risulti iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari.
L’Associazione ha evidenziato che il decreto considera rilevanti tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche, e ha chiesto se l’anzianità maturata presso un fondo possa essere riconosciuta anche da un altro fondo che eroga la prestazione. Inoltre, ha proposto che tale anzianità possa essere attestata da un documento rilasciato dall’altro fondo, che certifichi la data di adesione e la mancata integrale riscossione della posizione.
La richiesta mira a chiarire se, in assenza di un consolidamento formale tra le posizioni, sia comunque possibile considerare in modo cumulativo l’anzianità contributiva maturata presso più enti, al fine di applicare la corretta aliquota agevolata prevista per diverse tipologie di prestazioni (es. RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), riscatti per inoccupazione o invalidità, rendite finali, ecc.).
Con la risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari, è necessario considerare l’anzianità complessiva di partecipazione maturata dall’aderente, anche presso forme pensionistiche diverse da quella che eroga la prestazione, purché la relativa posizione non sia stata integralmente riscattata.
Richiamando l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005 e i chiarimenti già forniti nella circolare n. 70/E del 2007, l’Agenzia ribadisce che il periodo di partecipazione rilevante va determinato sulla base degli anni di semplice iscrizione, indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi, a condizione che la posizione individuale sia ancora attiva.
In particolare, nel caso di adesione simultanea a più fondi pensione, la tassazione agevolata (dal 15% fino al 9%) si applica tenendo conto dell’anzianità maturata nella posizione contributiva non riscattata più risalente nel tempo. A tal fine, è ammesso che l’aderente produca una attestazione rilasciata dall’altro fondo presso cui è iscritto, contenente la data di adesione e l’indicazione che la posizione non è stata oggetto di riscatto totale. Questa documentazione consentirà alla forma pensionistica erogante la prestazione di riconoscere l’anzianità anche maturata altrove, garantendo così l’applicazione corretta dell’aliquota ridotta.
A seguire una Tabella che riepiloga le risposte rese dall’Amministrazione finanziaria, ai due quesiti sollevati dall’istante, nella risoluzione n. 29/E/2025:
Quesito | Risposta dell’Agenzia delle Entrate |
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Quesito 1 – Come si determina l’anzianità di partecipazione in caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari? | L’Agenzia chiarisce che, in caso di adesione contestuale a più fondi pensione, il periodo di partecipazione da considerare ai fini del calcolo dell’aliquota di tassazione deve includere tutti i periodi di partecipazione, anche quelli pregressi maturati presso forme pensionistiche diverse da quella che eroga la prestazione. Ai fini dell’agevolazione fiscale, rileva l’anzianità più risalente riferita a una posizione non integralmente riscattata. |
Quesito 2 – È possibile attestare l’anzianità maturata presso un altro fondo pensione e in che modo? | L’Agenzia delle Entrate spiega che la forma pensionistica diversa da quella che eroga la prestazione potrà attestare la data di adesione al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Questa documentazione consente al fondo erogante di tener conto dell’anzianità maturata anche presso l’altro fondo ai fini della determinazione dell’aliquota ridotta. |
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