Si chiama Contratto di prestazione occasionale ed è disciplinato dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Al contratto di prestazione occasionale, introdotto congiuntamente al Libretto famiglia per colmare il vuoto normativo creatosi a seguito dell'abrogazione del contratto di lavoro accessorio (articoli 48, 49 e 50, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), possono fare ricorso professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché le Pubbliche Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Il ricorso a questa tipologia contrattuale è tassativamente ammesso nel rispetto di precisi vincoli indicati nel citato articolo 54-bis e modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad opera della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e 343, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 344 a 354) ha inoltre introdotto, per il biennio 2023-2024, una disciplina ad hoc per le prestazioni occasionali nel settore agricolo vietando pertanto, dal 1° gennaio 2023, l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.
Nuove modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali sopraggiungono ora dal decreto lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023 (decreto legge 4 maggio 2023, n. 48), .
Vediamo quali sono nel dettaglio.
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Dal 1° gennaio 2023, le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali possono essere remunerate (INPS, circolare n. 6 del 19 gennaio 2023) con i seguenti limiti di compenso per anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per le società sportive (legge 23 marzo 1981, n. 91) relativamente all'attività di steward negli impianti sportivi (decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007), è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Inoltre alle società sportive non si applica il limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (lettera b), comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2023, i limiti di cui alle lettere a), b) e c) si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, identificate con codice Ateco2007 93.29.1.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023 possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (in luogo dei previgenti 5 lavoratori).
Il limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato:
si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo;
non opera invece per le pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001) e per le società sportive relativamente alle prestazioni rese dagli steward.
L'INPS (paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017) ha illustrato le modalità di computo della media occupazionale che si riportano, per utilità, in sintesi.
Non è, altresì, possibile ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
L'articolo 37 (rubricato "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale") del decreto lavoro interviene nuovamente a modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, attenuando i limiti economici e dimensionali ivi previsti limitatamente ai settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Più specificatamente, è elevato:
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