Premi speciali INAIL, definita la percentuale di riduzione 2021

Pubblicato il 28 aprile 2021

Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013 è stata fissata nella misura pari al 16,36% dal Decreto (MLPS-MEF) del 23 marzo 2021, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 29 settembre 2020, n. 179.

A specificarlo è l’INAIL, con la circolare n. 13 del 27 aprile 2021.

Premi speciali INAIL, normativa

Con effetto dal 1º gennaio 2014, l’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione, in particolare, non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con il D.I. 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività".

La riduzione continua ad applicarsi nel 2021 ad alcuni premi speciali unitari determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. n. 1124/1965 e ai contributi della gestione agricoltura, nelle more del completamento delle relative revisioni tariffarie.

Premi speciali INAIL, ambito di applicazione

Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, si applica esclusivamente:

Premi speciali INAIL, criteri di applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Inoltre, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

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