A seguito dei numerosi quesiti formulati da Pmi e associazioni di categoria tendenti a conoscere se l’obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 3 del 2015, debba essere contemporaneo all’approvazione del bilancio stesso, il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare n. 3683 del 3 novembre 2015.
Il Mise specifica che la formulazione della norma non ammette soluzioni interpretative, pertanto la certificazione deve essere necessariamente contemporanea all'approvazione del bilancio.
Una differenziazione si deve fare, però, nel caso di società che di regola non sono tenute alla certificazione per legge, e per le quali l'obbligo sorge al momento dell'iscrizione e per le finalità previste dalla normative sulle PMI innovative.
Con riferimento a questa particolare tipologia di imprese, è da sottolineare come in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio.
Dunque, per un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, si ammette che in sede di prima iscrizione in sezione speciale, le società che vi ricadono per legge possono depositare una certificazione del loro bilancio successiva all'approvazione dello stesso, ma comunque precedente la domanda di iscrizione.
Dal primo esercizio successivo alla iscrizione alla sezione speciale registro imprese, invece, anche le PMI innovative sono tenute ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all'approvazione dello stesso.
Dunque, specifica il Mise – a regime, e per le società di regola già soggette a tale obbligo, la certificazione del bilancio dovrà sempre essere depositata presso il registro delle imprese congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni.
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