Approvato dall’Agenzia delle Entrate un nuovo modello di avviso di intimazione dopo che la legge 31 agosto 2022, n. 130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria.
La procedura di espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 50, comma 2, DPR 602/1973, prevede che, se non è stata avviata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è necessario, per procedere, notificare un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo indicato nel ruolo, dando un tempo di cinque giorni per effettuare il versamento.
Il provvedimento agenziale prot. 439455 del 29 novembre 2022 rammenta, altresì, che l’avviso di intimazione al pagamento va notificato:
Il contribuente può impugnare detto avviso solo per vizi propri davanti all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
Con L. n. 130/22 si è provveduto a riformare l’ordinamento della giustizia tributaria che, tra l’altro, ha modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, disponendo: “Gli organi di giurisdizione in materia tributaria (…) sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”.
Per tale motivo, quindi, è stato approvato il nuovo modello di avviso di intimazione che riporta l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria al posto delle ex Commissioni tributarie.
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento direttoriale del 17 febbraio 2015.
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