Con il decreto cd. “Cura Italia” - agli articoli da 27 a 31 e all’articolo 38 del D.L. n. 18/2020 – viene riconosciuta, in favore di alcune categorie di lavoratori, un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio riguarda, nel rispetto di determinate “condizioni”: i liberi professionisti (titolari di partita Iva) iscritti alla gestione separata Inps ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima gestione; i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali); i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; gli operai agricoli a tempo determinato; i lavoratori dello spettacolo. Beneficio “esteso” anche al mondo delle professioni ordinistiche ossia ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ma con requisiti più stringenti.
Con le FAQ del Ministero dell’Economia ed i documenti emanati recentemente dall’Inps si è cercato di fare luce sui diversi punti critici della norma. L’indennità è, al momento, riconosciuta per il solo mese di marzo ma, con il prolungarsi dell’emergenza, potrebbe essere estesa anche ad altri periodi.
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