Assegno più ricco per chi riceve pensioni minime: con la mensilità di luglio 2023 l’INPS eroga infatti, ai pensionati, aumenti e arretrati. L’avviso arriva direttamente dall’Istituto con comunicato stampa del 26 giugno 2023.
Ma di quali aumenti si tratta e a quanto ammontano?
Di seguito tutti i dettagli e qualche esempio pratico di calcolo.
Da luglio 2023 diventa operativa la disposizione della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, legge 29 dicembre 2022, n. 197) che riconosce, in via eccezionale e transitoria, un incremento delle pensioni di importo mensile complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS, in pagamento per ciascuna delle mensilità erogate da gennaio 2023 a dicembre 2024.
L'incremento transitorio è attribuito con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità spettanti al pensionato, inclusa la tredicesima mensilità, che deve risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente (per il 2023, l’importo minimo provvisorio della pensione è pari a 563,74 euro) ed è pari a:
ATTENZIONE: Per le pensioni decorrenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 l’incremento e i relativi arretrati spettano dalla data di decorrenza della pensione.
Lasciandoci guidare dalle indicazioni operative fornite dall’INPS e condivise con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 35 del 3 aprile 2023 e messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023) si riportano di seguito regole ed esempi pratici.
Le regole auree
La base di calcolo dell’incremento è costituita dall’importo del trattamento minimo degli anni 2023 e 2024.
Circoscrivendo l’ambito di analisi agli incrementi e agli arretrati in pagamento dalla mensilità di luglio 2023, si elencano le seguenti regole da seguire:
1. Il presupposto fondante il diritto all’incremento per il 2023 è la titolarità di un trattamento pensionistico lordo complessivo di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS in pagamento per ciascuna delle mensilità corrisposte da gennaio 2023 a dicembre 2023 (ricordiamo che l’importo minimo provvisorio della pensione è pari a 563,74 euro), vi compresa la tredicesima mensilità.
2. L’incremento è corrisposto solo sulle pensioni pagate dall’INPS (non spetta sulle pensioni gestite da Enti diversi).
3. L'incremento viene riconosciuto se il trattamento pensionistico mensile è complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS (provvisoriamente, per il 2023, pari a 563,74 euro). Se invece il trattamento pensionistico complessivo risulta superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (cfr. tabella in calce).
4. La base di calcolo è rappresentata dall’importo del trattamento minimo (provvisoriamente, per il 2023, pari a 563,74 euro).
5. Il cd. montante per l’incremento, vale a dire l’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento, è calcolato con gli stessi criteri utilizzati per il calcolo della perequazione.
6. Non concorrono alla determinazione dell’incremento, le prestazioni non imponibili fiscalmente, come ad esempio le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità e l’importo aggiuntivo della pensione nonché le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.
7. L’incremento è attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS
Qualche esempio pratico per il 2023 (fonte INPS)
Incremento massimo mensile per l’anno 2023 - Base di calcolo: importo provvisorio del trattamento minimo mensile anno 2023 = 563,74 euro mensili
Limite di accesso per l’anno 2023
Oltre al pagamento dell'incremento corrente, con la mensilità di luglio saranno corrisposti gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 ovvero dalla decorrenza della pensione, se successiva.
I pensionati saranno informati sul cedolino con un’apposita voce.
Infine va ricordato che l’incremento è fiscalmente imponibile e viene assoggettato pertanto alla tassazione corrente e va certificato nella certificazione unica (CU) dell’anno di rifermento.
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