È pari a 567,94 euro il valore definitivo per l'anno 2023 del trattamento minimo preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito e a 598,61 euro il valore provvisorio del 2024.
È quanto comunica l’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024
Conoscere il valore del trattamento minimo INPS è un dato fondamentale ai fini sia dell’accesso alla pensione sia del calcolo della rivalutazione dei trattamenti previdenziali secondo i criteri da ultimo definiti dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Ma andiamo con ordine e partiamo dall’indice di rivalutazione delle pensioni.
L’INPS, con la prima circolare dell’anno (la n. 1 del 2 gennaio 2024), facendo seguito alle istruzioni fornite per l’anticipo del conguaglio sulla mensilità di dicembre 2023 (messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023), ricorda che i valori definitivi per l'anno 2023 (+8,1 dal 1° gennaio 2023) e i valori provvisori del 2024 (+5,4 dal 1° gennaio 2024) dei trattamenti minimi per le pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi sono i seguenti:
Decorrenza |
Trattamenti minimi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2023 |
567,94 € mensile 7.383,22 € annuo |
323,75 € mensile 4.208,75 € annuo |
1° gennaio 2024 |
598,61 € mensile 7.781,93 € annuo |
341,24 € mensile 4.436,12 € annuo |
Applicando il nuovo decalage previsto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213), la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2024 sono le seguenti:
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
||
da |
a |
Importo di garanzia |
|||
Fino a 4 volte il TM |
100 |
5,400% |
- |
2.271,76 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
2.271,76 |
2.289,36 |
2.394,44 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
85 |
4,590% |
2.271,77 |
2.839,70 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
2.839,70 |
2.887,40 |
2.970,04 |
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
53 |
2,862% |
2.839,71 |
3.407,64 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
3.407,64 |
3.418,41 |
3.505,17 |
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM |
47 |
2,538% |
3.407,65 |
4.543,52 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
4.543,52 |
4.567,57 |
4.658,83 |
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM |
37 |
1,998% |
4.543,53 |
5.679,40 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
5.679,40 |
5.724,86 |
5.792,87 |
Oltre 10 volte il TM |
22 |
1,188% |
5.679,41 |
- |
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia.
Sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è inoltre riconosciuto, per l’anno 2024 (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), un incremento di 2,7 punti percentuali (incremento massino mensile è di 16,16 euro per un totale di importo massimo riconosciuto di 614,77 euro).
L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale nonché alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
NOTA BENE: I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’8,6% rispetto all’anno 2023.
L’INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, comunica che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento.
Alla regola fa eccezione il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.
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