Pensione: dall’INPS le novità per il 2024

Pubblicato il 03 gennaio 2024

È pari a 567,94 euro il valore definitivo per l'anno 2023 del trattamento minimo preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito e a 598,61 euro il valore provvisorio del 2024.

È quanto comunica l’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024

Conoscere il valore del trattamento minimo INPS è un dato fondamentale ai fini sia dell’accesso alla pensione sia del calcolo della rivalutazione dei trattamenti previdenziali secondo i criteri da ultimo definiti dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Ma andiamo con ordine e partiamo dall’indice di rivalutazione delle pensioni.

Scarica le Tabelle 2024

Trattamenti minimi INPS

L’INPS, con la prima circolare dell’anno (la n. 1 del 2 gennaio 2024), facendo seguito alle istruzioni fornite per l’anticipo del conguaglio sulla mensilità di dicembre 2023 (messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023), ricorda che i valori definitivi per l'anno 2023 (+8,1 dal 1° gennaio 2023) e i valori provvisori del 2024 (+5,4 dal 1° gennaio 2024) dei trattamenti minimi per le pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi sono i seguenti:

Decorrenza

Trattamenti minimi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2023

567,94 € mensile

7.383,22 € annuo

323,75 € mensile

4.208,75 € annuo

1° gennaio 2024

598,61 € mensile

7.781,93 € annuo

341,24 € mensile

4.436,12 € annuo

 

Modalità di rivalutazione per l’anno 2024

Applicando il nuovo decalage previsto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213), la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2024 sono le seguenti:

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo di garanzia

Fino a 4 volte il TM

100

5,400%

-

2.271,76

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

2.271,76

2.289,36

2.394,44

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

85

4,590%

2.271,77

2.839,70

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.839,70

2.887,40

2.970,04

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

53

2,862%

2.839,71

3.407,64

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

3.407,64

3.418,41

3.505,17

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47

2,538%

3.407,65

4.543,52

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.543,52

4.567,57

4.658,83

Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

37

1,998%

4.543,53

5.679,40

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

5.679,40

5.724,86

5.792,87

Oltre 10 volte il TM

22

1,188%

5.679,41

-

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia.

Sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è inoltre riconosciuto, per l’anno 2024 (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), un incremento di 2,7 punti percentuali (incremento massino mensile è di 16,16 euro per un totale di importo massimo riconosciuto di 614,77 euro).

Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale nonché alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

NOTA BENE: I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’8,6% rispetto all’anno 2023.

Calendario di pagamento

L’INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, comunica che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento.

Alla regola fa eccezione il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

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