Nella controversia insorta tra una paziente, la clinica privata ed il medico in essa operante, è competente il foro del consumatore, essendo indiscussa la natura privatistica del rapporto sia con il medico che con la casa di cura.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di una donna, che chiedeva il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un intervento chirurgico non risolutivo, effettuato presso una clinica, pur parte del servizio sanitario nazionale, in regime privatistico.
Nella propria domanda risarcitoria, la paziente si era rivolta al giudice a lei riferibile quale “foro del consumatore “, adducendo – dunque correttamente, secondo gli ermellini – che l’espletamento della prestazione contestata da parte dell’azienda sanitaria privata, dunque in regime privatistico, comportasse l’operare di diritto del suddetto foro.
Ed hanno errato i giudici di merito – conclude la Cassazione con sentenza n. 22133 del 2 novembre 2016 - nel negare la qualifica di professionista della casa di cura operante, stante la natura privatistica del rapporto tra di essa e la paziente
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