Gli ultimi tragici fatti di cronaca hanno rinvigorito il proposito del Governo di puntare sulla patente a crediti nei cantieri edili, temporanei o mobili, come strumento di contrasto alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La disciplina della patente a crediti in edilizia è stata oggetto di restyling ad opera del disegno di legge di conversione in legge del decreto PNRR.
Il provvedimento, dopo aver incassato il via libera della Camera dei deputati il 18 aprile 2024, è stato approvato definitivamente dal Senato il 23 aprile 2024.
A fare da triste cornice al chiaro disegno politico vi sono anche i dati dell’ultimo bollettino INAIL pubblicato il 2 aprile 2024.
Si muore di più per lavoro, si muore soprattutto nelle regioni del Nord e prevalentemente nel settore dell’Industria e servizi.
È quanto drasticamente emerge dall’ultimo bollettino INAIL pubblicato il 2 aprile 2024 relativo alle denunce di infortunio, anche con esito mortale, e di malattia professionale nel primo bimestre 2024.
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL sono state 92.711 (+7,2% rispetto alle 86.483 del primo bimestre 2023 e del 12,2% rispetto a gennaio-febbraio 2021 e in diminuzione del 7,4% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica, e del 4,0% sul 2020 e 24,0% sul 2022), 119 delle quali con esito mortale (+19,0%). Tra le regioni con i maggiori incrementi si segnalano la Lombardia (+8), la provincia autonoma di Bolzano e la Campania (+6 ciascuna), il Lazio (+5) e la Sicilia (+4), mentre per i cali più evidenti il Veneto (-8) e il Piemonte (-6).
L’aumento ha riguardato prevalentemente l’Industria e servizi (da 87 a 105 denunce) e l’Agricoltura (da 11 a 12).
In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.099 (+35,6%).
I dati su riportati, congiuntamente alle notizie che tristemente giungono dalla cronaca quotidiana, fanno riflettere sulla necessità di un cambio di passo.
Sì, ma come?
Lo strumento proposto dal Governo è la patente a crediti nei cantieri edili introdotta dal quarto decreto PNRR (articolo 29, comma 19, decreto 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Contenuta nel nuovo articolo 27 del TUSL (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), la disciplina del “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, più conosciuta come patente a crediti, entra in vigore dal 1° ottobre 2024.
La patente a crediti, con un punteggio iniziale di 30 crediti, consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
NOTA BENE: L’applicazione della patente a crediti è ristretta al settore edilizio (più nel dettaglio, cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile), ma potrà successivamente essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Importanti novità arrivano dall’iter di conversione in legge del quarto decreto PNRR. Il provvedimento, approvato in Aula alla Camera il 18 aprile 2024 e definitivamente dal Senato il 23 aprile 2024, si presenta infatti in più punti modificato rispetto alla sua versione originaria.
Vediamo quali sono.
Oltre alle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Per le imprese e per i lavoratori autonomi stabiliti in altro Stato membro UE o in uno Stato non UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Il disegno di legge di conversione del decreto PNRR interviene poi sui requisiti, subordinando il rilascio della patente a crediti anche all’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, si richiede l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti in via generale dal TUSL (e non più dei soli obblighi formativi di cui all'articolo 37, Testo unico della sicurezza sul lavoro , TUSL).
Il possesso dei requisiti a cui è subordinato il rilascio, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, della patente a crediti, può essere autocertificato, salvo poi essere la prevista revoca della patente a crediti nei casi di dichiarazione non veritiera, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
NOTA BENE: In caso di revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni per le violazioni espressamente indicate nel nuovo allegato I-bis (si veda infografica in calce) e solo a seguito di provvedimenti definitivi (id est sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive), emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Se sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Nei casi di infortunio sul lavoro mortale del lavoratore o di infortunio sul lavoro da cui consegua un'inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.
Nei casi di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, punteggio che di norma non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, viene ora consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione solo se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Veniamo ora alle sanzioni.
Il disegno di legge di conversione del decreto PNRR inasprisce il regime sanzionatorio correlato al possesso della patente a crediti (o del documento equivalente per imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altro Stato membro UE o in uno Stato straniero) prevedendo che alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente ovvero con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, si applichi una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.
La sanzione non è diffidabile.
Prevista anche l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Si affida ad un decreto ministeriale l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e dei suoi contenuti informativi nonché dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione.
Sempre ad un decreto ministeriale è lasciato infine il compito di stabilire i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Patente a crediti: violazioni e decurtazioni
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