Patent box. Regime autoliquidazione precluso per gli anni anteriori al 2019

Pubblicato il 10 gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 27/2021, risolve il dubbio di una società che chiedeva se fosse possibile beneficiare dell’agevolazione Patent box per il caso di utilizzo diretto di beni immateriali agevolabili, anche con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, avvalendosi della cosiddetta “remissione in bonis”.

Secondo l’istante è possibile beneficiare dell’agevolazione Patent box anche per i periodi d’imposta anteriori, anche se a suo tempo non è stata esercitata l’opzione per il regime agevolato e non è stata presentata istanza di ruling; tutto ciò avvalendosi, ora, della “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, comma 1 del Dl 16/2012 e provvedendo a:

Nello specifico, è possibile – secondo l’istante – avvalersi della procedura di autoliquidazione con documentazione idonea di cui all’articolo 4 del Dl n. 34/2019, che ha rivisto proprio la disciplina del Patent box ammettendo l’accesso diretto all’agevolazione fiscale senza ruling preventivo.

Per la società, infatti, sussisterebbe il “comportamento concludente” previsto dal Dl 16/2012 per il solo fatto che la stessa, nel 2019, ha trasmesso la richiesta della analisi di benchmark prevista dall’articolo 3 del provvedimento agenziale n. 658445 del 30 luglio 2019.

Patent box, non è possibile estendere retroattivamente le agevolazioni

Di diverso avviso è l’Agenzia delle Entrate.

Nella risposta ad interpello n. 27 dell’8 gennaio 2021, l’Amministrazione finanziaria, dopo un breve excursus del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali (Patent box) e delle modifiche ad esso apportate dal Decreto Crescita e dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 30 luglio 2019 (attuativo delle disposizioni dell’articolo 4 del DL 34/2019), specifica che il regime di autoliquidazione OD che consente di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, è fruibile dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto “Crescita”. Tale periodo per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019; pertanto, non è possibile avvalersi del nuovo regime per i periodi d'imposta precedenti.

Unica eccezione è ammessa per le due ipotesi transitorie specificamente indicate nei punti 7 e 8 del provvedimento del 30 luglio 2019.

La successiva circolare n. 28/E/2020 ha chiarito le modalità applicative delle suddette due ipotesi transitorie, che, a determinate condizioni, consentono l'autoliquidazione per gli esercizi pregressi.

In particolare, si fa riferimento al caso della “rinuncia alle procedure di patent box" e della "esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al Dl “Crescita”.

Conclude, ora la risposta n. 27/2021 che il caso dell’istante non rientra in tali ipotesi, considerato che lo stesso non ha presentato l’opzione per accedere alla fruizione del beneficio di tassazione agevolata e la richiesta di analisi di benchmark, a cui fa riferimento, non può essere assimilata all'esercizio di tale opzione.

Pertanto, la società, che in ogni caso non può fruire del regime della remissione in bonis non avendo i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento (stessa circolare 28/2020), non può avvalersi della disciplina agevolativa Patent box con riferimento ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018.

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