Patent box escluso per i redditi da software su piattaforma web cloud

Pubblicato il 29 ottobre 2018

Con la risposta n. 52 del 25 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione corretta del regime agevolativo del Patent box ai proventi derivanti dalla concessione in uso dei software realizzati da una società e delle relative personalizzazioni, con particolare riferimento al caso in cui l’utilizzo degli stessi venga garantito attraverso l’accesso ad una piattaforma web cloud.

Concessione in uso di software tramite una piattaforma di “web cloud”

Nel caso di specie, la società istante sviluppa, vende e mette in opera configuratori di prodotti grafici, conseguendo ricavi attraverso la concessione in uso dei software mediante licenza. Tali software possono essere utilizzati dal cliente, oltre che a seguito dell'installazione fisica nelle postazioni utilizzate, anche mediante l'accesso ad una piattaforma web cloud.

La società chiede di sapere se il regime agevolativo di cui alla Legge n.190/14 - che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, quali know-how, marchi e brevetti - possa essere applicato anche ai proventi derivanti dalla concessione in uso del software realizzato internamente, il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma web cloud, invece dell’installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.

No al “Patent box” per i redditi derivanti dalla concessione in uso di software tramite piattaforma “web cloud”

Nella risposta n. 52 del 25 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, secondo la disciplina del regime di tassazione agevolato, sono da far rientrare nelle attività di ricerca e sviluppo, finalizzate all'accrescimento e al mantenimento del valore dei beni immateriali agevolabili, tra le altre, le attività di ideazione e realizzazione di software protetto da copyright.

Tali attività si collocano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale”.

L’Agenzia richiama quanto già sostenuto con la risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2018, nella quale è stato precisato che tra queste attività con “prerogativa autoriale” non rientrano le attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, fornite dal proprietario del software.

Con riferimento al suddetto concetto, l’Agenzia ritiene che lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del software individuino attività con “prerogativa autoriale” quando contestualmente:

a) possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;

b) accrescono il valore economico del software;

c) sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;

d) siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso.

Non essendo presenti tali caratteristiche nel servizio di collegamento informatico al web cloud, l’Agenzia è dell’avviso che lo stesso non configuri un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale e, pertanto, debba essere considerato escluso dal perimetro del regime di favore del Patent box.

Conclude così la risposta n. 52/2018: sebbene, in linea di principio, il reddito ritraibile dalla concessione in uso di un software fornito anche per il tramite di un servizio di collegamento informatico al web cloud è riconducibile al regime agevolativo, l’Amministrazione ritiene che quest’ultimo servizio non sia assimilabile a un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale.

Pertanto, il canone per l’utilizzo del servizio cloud:

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