L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/2020, torna ad occuparsi della sospensione dei termini che interessa l’attività degli Uffici, ai sensi dell’articolo 67 del Dl n. 18/2020.
Tale norma dispone, tra l’altro, anche la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del Dpr n. 600/1973, nonché dei termini relativi alle procedure previste dall’articolo 1, commi da 37 a 43, della Legge n. 190/2014.
Pertanto, sono sospesi pure i termini che riguardano:
gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del Tuir;
la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (Patent box).
Con riferimento agli accordi preventivi che riguardano le imprese con attività internazionale, la circolare specifica che la sospensione interessa quattro tipologie di ruling riguardanti:
la determinazione di metodi di calcolo dei transfer price e dei valori in caso di trasferimento di residenza da e verso l’estero;
l’applicazione delle norme sulla attribuzione dei redditi alle stabili organizzazioni;
la sussistenza dei requisiti della stabile organizzazione;
le norme sulla tassazione di dividendi, interessi e royalties a o da soggetti non residenti.
Con riferimento all’articolo 31-quater, si precisa che ci si riferisce alla richiesta unilaterale di variazione in diminuzione a fronte di una ripresa a tassazione per la disciplina del transfer pricing in uno Stato estero con il quale è in vigore una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.
Relativamente al Patent box, invece, si rinvia alla disciplina generale che consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa di optare per il regime di esclusione dal reddito imponibile di una parte dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli.
La circolare spiega che i termini previsti da tutte le suddette disposizioni, ancora pendenti alla data dell’8 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.
Analogamente a quanto previsto per le istanze di interpello, ai sensi del comma 2 dell’articolo 67, durante il periodo di sospensione le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate, per via telematica, esclusivamente utilizzando l’indirizzo PEC: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.
I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono, invece, utilizzare la casella di posta elettronica ordinaria utilizzando gli indirizzi dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali).
Di conseguenza, i termini per la notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate, previsti dalle relative disposizioni, iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.
Per quanto riguarda, invece, le istanze di Patent box, durante il periodo di sospensione, queste possono essere presentate esclusivamente per via telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Specifica la circolare che la suddetta sospensione dei termini vale non soltanto per gli Uffici competenti a gestire le diverse procedure, ma anche per ciò che riguarda gli adempimenti dei contribuenti (ad esempio, richieste di documentazione integrativa).
Nel documento di prassi, si riportano una serie di esempi che riguardano gli effetti della sospensione dei termini relativamente alle procedure in corso.
Nell’ultima parte della circolare n. 7 del 27 marzo 2020, invece, vengono fornite delle indicazioni operative agli Uffici per consentire loro di svolgere, comunque, correttamente le attività connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo.
Si specifica, pertanto che:
Con la risposta ad interpello n. 99/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto riguardante il Patent box: la rinuncia a fronte di un’istanza di interpello già presentata.
Secondo l’Agenzia, il contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019 - tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell'istanza - l'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.
Da ciò ne deriva che il contribuente che ha rinunciato all’istanza di ruling già presentata e relativa al quinquennio 2016-2020 non può presentare una nuova domanda di accordo per l’applicazione del Patent box nell’anno 2020.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".