L’Agenzia delle Entrate analizza la possibilità del passaggio dal regime di vantaggio a quello forfetario con continuità, senza transitare per il regime ordinario.
Con risposta n. 140 del 14 maggio 2019 il Fisco avalla il comportamento del contribuente che, trovandosi ad applicare il regime di vantaggio, ritiene di poter passare al forfetario in quanto, nel 2019, supererà il limite stabilito per la fruizione del regime di vantaggio, ma rientrando in quelli fissati per il forfetario.
Il regime fiscale di vantaggio è stato introdotto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011. Esso prevede che, se in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano i 45.000 euro (superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro), si ha l’immediata decadenza dal regime.
Il regime forfetario, ricorda l’Agenzia, introdotto dalla legge n. 190/2014, è stato poi profondamente modificato dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tale regime è destinato a persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro e in possesso di determinati requisiti.
Ricordano le Entrate che il regime forfetario è diretto a sostituire tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, tra cui anche il regime fiscale di vantaggio. Con riferimento a quest’ultimo, viene consentito il suo mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato.
Quindi, sussiste una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio del contribuente da un regime all’altro per comportamento concludente, qualora non siano soddisfatti i requisiti del regime di vantaggio ma si rientri in quelli del regime forfetario.
Si sottolinea come, nel caso in discorso, non risulti applicabile il disposto di cui al comma 111, dell'art. 1, della legge 244/2007, per il quale vige l'obbligo di applicazione del regime ordinario, alla fuoriuscita dal regime dei minimi, per i successivi tre anni. Infatti, questo vincolo è stato inserito prima dell'entrata in vigore del regime forfettario, che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche.
Le Entrate, inoltre, fanno presente che i due regimi prevedono lo stesso trattamento ai fini Iva: quindi, nelle fatture, va solo fatto riferimento al regime forfetario invece che a quello di vantaggio. Diverso è, però, il comportamento per quanto riguarda l’imposizione diretta, nella quale i due regimi non sono analoghi. Pertanto, nel 2019, il reddito imponibile dovrà essere determinato in base alle disposizioni del regime forfetario.
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