Ultimi giorni per la presentazione della domanda di ammissione all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006) conseguita entro il 31 dicembre 2022. Il termine ultimo relativamente a “questa prima fase applicativa” dell'esonero è il prossimo 15 febbraio e l'INPS ha fornito le istruzioni con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022.
Come presentare la domanda di autorizzazione all’esonero?
Prima di approfondire l'adempimento, è bene soffermarsi sull'esonero contributivo in parola che, si ricorda, è stato previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 162/2021 solo per l’anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui e successivamente stabilizzato dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 138, della legge n. 234/2021)
Per il 2022, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, anche non imprenditore:
1) è riconosciuto in favore delle aziende del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 (per le aziende che occupano più di 50 dipendenti è richiesta la corretta presentazione del rapporto biennale);
2) spetta in misura non superiore all'1% della contribuzione previdenziale sgravabile, complessivamente dovuta dal datore di lavoro, nel limite massimo di 50.000 euro annui, riparametrato su base mensile (la soglia massima mensile è pari a 4.166,66 euro);
3) è fruito dai datori di lavoro in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere e in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico;
4) è riconosciuto per il periodo che va dal primo mese di validità della certificazione della parità di genere e copre tutta la durata della certificazione stessa;
5) non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL e le contribuzioni minori;
6) è subordinato alla regolarità contributiva (articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006), all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
ATTENZIONE: Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione di parità di genere.
I datori di lavoro privati in possesso dei requisiti indicati e, in particolare, della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, per fruire dell'esonero devono chiedere all'INPS di essere ammessi allo stesso.
A tal fine, entro il 15 febbraio 2023, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o di un intermediario (articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12), il datore di lavoro è tenuto a inviare domanda all’INPS utilizzando il modulo di istanza online “PAR_GEN” disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito internet dell'Istituto.
La domanda deve contenere:
1) i dati identificativi del datore di lavoro;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere.
L'INPS, con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha chiarito che sarà effettuata una elaborazione massiva delle domande inoltrate solo una volta scaduto il termine di presentazione delle stesse. Fino a quel momento le domande “legittimamente inoltrate dai datori di lavoro” rimarranno nello stato “trasmessa”.
Al termine delle elaborazioni, l'INPS comunicherà l’ammontare dell’esonero fruibile in calce allo stesso modulo di richiesta on-line, passando la domanda:
Alle posizioni contributive dei datori di lavoro beneficiari dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
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