PagoPA per le sanzioni contestate dall'Ispettorato nazionale del lavoro

Pubblicato il 09 agosto 2024

Il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale contestate dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) sarà progressivamente effettuato tramite il circuito pagoPA.

È quanto rende noto lo stesso Ispettorato con nota dell’8 agosto 2024.

Circuito pagoPA per le sanzioni INL in due step

Il passaggio al circuito pagoPA è necessitato nell’ottica dell’avviato processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione e, in particolare, delle previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (articolo 5 del l D. Lgs 82/2005 rubricato “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”).

Due gli step previsti dall’INL.

Una prima fase, attiva dal 24 luglio 2024, che prevede l’esclusivo utilizzo del circuito pagoPA per il pagamento delle sanzioni nei casi:

In tali ipotesi, il contravventore che intenda effettuare il pagamento di alcune sanzioni è tenuto:

  1. ad accedere al “Portale dei Servizi” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro disponibile anche tramite tasto Accedi al Portale dei Servizi, situato in alto a destra nella home del sito dell'Ispettorato,
  2. utilizzare l’applicazione “Gestione Pagamento Sanzioni”, selezionando le violazioni per le quali intende effettuare il pagamento.

Il sistema genera un nuovo bollettino recante un importo totale corrispondente alle violazioni selezionate e annullando l’altro.

In una seconda fase, l’INL annuncia la progressiva estensione dell’utilizzo del circuito PagoPa al pagamento delle sanzioni amministrative contestate con verbale unico di accertamento e notificazione (nei casi di diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/04) e di quelle contestate con ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge n. 689/81.

Per tali sanzioni i pagamenti continuano al momento ad essere gestiti tramite F23.

Si fornisce di seguito il quadro riepilogativo degli strumenti a disposizione degli ispettori nel caso in cui vengano riscontrate, in sede di accertamento ispettivo, delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il seguente quadro è stato integrato, dal 2 agosto 2024, con l'introduzione della nuova diffida amministrativa (decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 e INL, nota n. 1357 del 31 luglio 2024)

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, cd. T.U. sicurezza sul lavoro, come da ultimo modificato dal decreto fiscale decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215)  è adottato obbligatoriamente dall’ispettore in due casi:

Diffida obbligatoria

Il personale ispettivo (articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124), nel corso del primo accesso ispettivo (verbale di primo accesso ispettivo), in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione entro 15 giorni dal termine fissato per la regolarizzazione, nella misura pari al minimo previsto dalla legge o a 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa.

Il pagamento della sanzione estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Se invece il trasgressore (o l'obbligato in solido) non fornisce prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

Diffida accertativa per crediti patrimoniali

Se gli ispettori (art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124), nell'ambito dell'attività di vigilanza, rilevino inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidano il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti al lavoratore.

Come chiarito dal Ministero del lavoro (circolare 8 gennaio 2013, n. 1) si tratta di “un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato).

Lo stesso Ministero, nella citata circolare, ammette l'applicabilità della diffida accertativa, in particolare, con riferimento alle seguenti tipologie di credito:

L'applicabilità della diffida accertativa è esclusa invece per:

Disposizione

Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 14 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124) può adottare, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell'ITL,  che decide entro i successivi 15 giorni.

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.

La mancata ottemperanza della disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

NOTA BENE: Non è applicabile la procedura della diffida.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha reso un elenco non esaustivo di ipotesi applicative del provvedimento di disposizione

Prescrizione obbligatoria

La prescrizione obbligatoria (art. 15 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124) è impartita in caso di violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda.

Gli ispettori la impartiscono al contravventore, fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi (artt. 20-25, c. 1, D.Lgs. 758/94).

La prescrizione si applica quando l'inadempienza è sanabile e nelle ipotesi di reato a "condotta esaurita", vale a dire nelle ipotesi di reato istantaneo, con o senza effetti permanenti.

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