Pagamento a Iban errato? Banca tenuta al risarcimento

Pubblicato il 26 giugno 2024

Si seguono le regole di diritto comune nelle ipotesi in cui il beneficiario di un bonifico, indicato per nome, non ha un conto presso la banca intermediaria e quindi non si applica l'articolo 24 del Decreto legislativo n. 11/2010.

La banca intermediaria, ciò posto, è responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario insoddisfatto a causa di un IBAN errato, e deve dimostrare di aver eseguito il pagamento con tutte le cautele necessarie per evitare errori.

In alternativa, deve aiutare il beneficiario a individuare chi ha realmente ricevuto il pagamento, anche fornendo i relativi dati anagrafici o societari.

Responsabilità civile della banca

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024,  nel pronunciarsi in materia di responsabilità della banca per operazioni effettuate tramite strumenti elettronici.

Nella vicenda esaminata, la Prima sezione civile della Cassazione ha definitivamente confermato la condanna di una banca al risarcimento di una società, ex art. 2043 c.c., per la somma di 40mila euro.

Era stata ravvisata, in particolare, una responsabilità per condotta negligente della banca che, a fronte di un ordine di bonifico di importo elevato, non aveva ritenuto di verificare la corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario.

Analisi delle conclusioni della Cassazione

Di seguito, i punti chiave delle conclusioni della Cassazione

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

La Suprema corte, nel respingere il ricorso dell'istituto di credito, ha provveduto a enunciare il seguente principio di diritto:

"In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del D. Lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio Iban, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari".

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del Caso Una banca è stata condannata a risarcire una società fallita per non aver verificato la corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'IBAN in un bonifico di importo elevato.
Questioni Dibattute La responsabilità della banca per operazioni effettuate tramite strumenti elettronici, in particolare per l'errata indicazione dell'IBAN del beneficiario.
Soluzione della Corte di cassazione La banca è responsabile secondo la teoria del "contatto sociale qualificato" e deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare errori nell'individuazione del beneficiario. La Corte ha confermato la condanna della banca al risarcimento dei danni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy