A seguito della pubblicazione dei modelli per la richiesta del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), l’INPS rende disponibile sul proprio sito internet anche la domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"), di cui all’art. 20, co. da 1 a 5 del D.L. n. 4/2019 (c.d. "Decretone", di prossima conversione in legge). Il modello, denominato AP135, non può ancora essere inviato telematicamente. A tal proposito, l’INPS spiega che l’inoltro può essere effettuato esclusivamente: allo sportello INPS, via fax, tramite raccomandata A/R, ovvero via Pec.
Si ricorda che il c.d. "Decretone" ha previsto la facoltà - esclusivamente per il triennio 2019-2021- di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data del 29 gennaio 2019 (di pubblicazione del D.L. n. 4/2019), non coperti da contribuzione e che non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo, in favore degli iscritti:
Per poter “coprire” i buchi contributivi è necessario:
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.
Da notare, inoltre, che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
Chi decide di avvalersi della “pace contributiva", avrà il vantaggio di poter ammortizzare in parte la spesa sostenuta dal contribuente. Infatti, è possibile detrarre l’onere sostenuto dall’Irpef nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
Esclusivamente per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato. In tal caso, il costo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 51, co. 2, lett. a), del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’onere da sostenere per il riscatto è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2, co. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n.184. Sul punto, la norma precisa espressamente che:
Il versamento dell’onere può essere effettuato in due modi:
Si specifica, inoltre, che la domanda può essere eseguita anche dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.
La domanda, compilata e firmata in ogni sua parte, va inviata all’Ufficio INPS territorialmente competente con una delle seguenti modalità:
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