Organizzazioni internazionali: quando è ammesso il cumulo per la pensione anticipata

Pubblicato il 02 agosto 2024

Con la circolare n. 87 del 1° agosto 2024 l’Inps torna a fornire indicazioni in ordine all’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata, prevista dall’articolo 5 del decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023.

Ambito applicativo

Con le precedenti circolari n. 71 dell’11 aprile 2017 e n. 50 del 21 aprile 2022 l’Istituto aveva illustrato l’ambito di applicazione del cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Dal 1° gennaio 2016, per i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, è possibile cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

NOTA BENE: Il cumulo può essere richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

Successivamente, l’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha incluso nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo anche la pensione anticipata.

Cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata

Per effetto di tale modifica, dunque, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Ne deriva che, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 115 del 2015, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata a carico delle predette gestioni, anche pro quota, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e presso l’organizzazione internazionale.

La maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale e con la valorizzazione della sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola, come riportato dall’Istituto a suo tempo nel paragrafo 3 della circolare n. 71 del 2017.

Decorrenza

La decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il decreto legge n. 69 del 2023 è entrato in vigore, come sopra accennato, il 14 giugno 2023.

Resta peraltro ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

FAQ

1. Chi può richiedere il cumulo dei periodi di assicurazione presso organizzazioni internazionali?

Possono richiedere il cumulo i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'UE e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’UE o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali.

2. Quali sono le gestioni previdenziali italiane con cui è possibile cumulare i periodi di assicurazione?

È possibile cumulare i periodi assicurativi con:

3. Per quali tipi di pensione è possibile richiedere il cumulo?

Il cumulo può essere richiesto per la pensione di vecchiaia, invalidità, superstiti e, a seguito dell'articolo 5 del decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, anche per la pensione anticipata.

4. Quali sono i requisiti per richiedere il cumulo?

La durata totale dei periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana deve essere di almeno 52 settimane e i periodi da cumulare non devono sovrapporsi.

5. La maturazione del diritto alla pensione anticipata con la sola contribuzione italiana preclude il cumulo?

Sì, la maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale con la sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.

6. Qual è la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta con il cumulo?

La decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023

7. È prevista una disciplina sul differimento della decorrenza della pensione anticipata?

Sì, resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy