Arrivano le attese istruzioni sulla nuova opzione donna. L'INPS, con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, spiega come dare corretta applicazione alle novità della legge di Bilancio 2023.
Prima di addentrarci nei contenuti della circolare, è doveroso ricordare che il via libera alle domande è stato annunciato con il messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023.
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 292, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato la disciplina della pensione anticipata c.d. opzione donna contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Con l'inserimento del comma 1bis viene, di fatto, estesa la possibilità di accedere a Opzione donna a favore delle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 e sono modificati i requisiti di accesso alla misura previdenziale.
NOTA BENE: Tali condizioni, anche per il personale del comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
35 anni di contributi e un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotti di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni) entro il 31 dicembre 2022 sono richiesti per l'accesso a Opzione donna delle lavoratrici che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.
ATTENZIONE: Tali lavoratrici, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, devono assistere il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Al riguardo l'INPS chiarisce che:
Possono accedere a Opzione donna anche le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni di età (si applica la riduzione massima di due anni anche in assenza di figli).
L'INPS specifica che:
La sussistenza di tali condizioni sarà accertata dall'INPS con richiesta alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
35 anni di contributi e un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotti di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni) entro il 31 dicembre 2022 sono richiesti anche per l'accesso a Opzione donna delle lavoratrici che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
L'INPS ricorda che il requisito anagrafico non è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita (articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e che si applicano le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Ad opzione donna si applica la c.d. finestra mobile. Le lavoratrici dipendenti e autonome conseguono la pensione decorsi:
NOTA BENE: La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistico decorre rispettivamente dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.
Ad Opzione donna si accede su domanda da presentare all'INPS secondo le modalità indicate con il messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023.
Alla domanda la lavoratrice deve allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.
In caso di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, l’interessata, in sede di domanda di pensione, è tenuta a compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge. Si dovranno inoltre indicare i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave e allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto. Inoltre, se l’handicap grave è stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda, allegando il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap.
ATTENZIONE: L'INPS fa presente che al verbale sono equiparati l’accertamento provvisorio (’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) e il certificato provvisorio (articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 324/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423/1993, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 90/2014). Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave.
Il requisito della convivenza viene accertato d’ufficio, ma l’interessata è tenuta ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) della richiedente o del disabile. In alternativa è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Infine, la lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente:
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