Operazioni in valuta estera, i chiarimenti dell’Agenzia

Pubblicato il 08 giugno 2019

In caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata. Resta ferma, nell’ipotesi in cui l’istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, l’applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti, ai sensi di quanto dal co. 9 del citato art. 110 del TUIR (Dpr. n. 917/1986).

La soluzione è stata prospettata dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 6 giugno 2019, in tema di trattamento fiscale di operazioni in valuta estera.

Operazioni in valuta estera, aspetti civilistici e contabili

L’art. 2426 cod. civ. stabilisce che se le attività e passività sono monetarie, devono essere iscritte in bilancio al “cambio a pronti” alla data di chiusura dell’esercizio. Le differenze di cambio da conversione devono essere imputate al conto economico. Se, invece, le attività e passività sono non monetarie, devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto, ossia al loro costo di iscrizione iniziale; pertanto, le differenze di cambio non danno luogo ad autonoma e separata rilevazione.

All’interno della prima categoria, inoltre, occorre distinguere tra operazioni in valuta che si concludono nel corso dell’esercizio e quelle che si protraggono oltre la chiusura dell’esercizio: nella prima ipotesi, le differenze di cambio si considerano realizzate e, come tali, concorrono alla formazione del risultato economico dell’esercizio. Nel secondo caso, l’utile o la perdita su cambi non possono considerarsi realizzati.

Operazioni in valuta estera, aspetti fiscali

Sotto il profilo fiscale, dal combinato disposto degli artt.110, co. 2 e 3, del TUIR, sono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo, ossia fino all’incasso o al pagamento della posta in valuta estera, gli utili e le perdite su cambi da valutazione, relativi a poste in valuta estera costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilabili.

Assumono invece rilevanza fiscale il differenziale (positivo o negativo) derivante dalle operazioni che si considerano realizzate, le valutazioni al cambio di fine esercizio della liquidità in valuta detenuta dall’impresa, nonché i saldi dei conti correnti in valuta, da considerarsi realizzati.

Acquisto di azioni in valuta estera

Per quanto concerne l’operazione d’acquisto di titoli azionari espressi in valuta estera - iscritti sia tra le immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante – l’art. 9, co. 2, del TUIR prevede che tale operazione determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto dei titoli.

Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 110 del TUIR.

Incasso di dividendi in valuta estera

In caso di dividendi percepiti in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del suddetto dividendo.

In tal caso, configurando i dividendi incassati in valuta una posta monetaria, alla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convertita al tasso di “cambio a pronti”, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, rappresenta una provento o onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto.

Cessione dei titoli in valuta estera

Infine, in merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio, l’Agenzia ha chiarito che il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze di cambio positive o negative concorrono a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che determinano la formazione del reddito (artt. 86, 87 e 101 del TUIR).

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