Processo tributario: onere della prova a carico dell'Agenzia non retroattivo

Pubblicato il 19 giugno 2024

Il comma 5-bis dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 546/1992 non stabilisce un onere probatorio diverso rispetto ai principi già vigenti, ma assegna al giudice tributario le regole di valutazione della prova.

La disposizione in esame, inoltre, ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 130/2022.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione in ordine alle nuove norme sull'onere probatorio gravante, nel giudizio tributario, in capo all’Amministrazione finanziaria.

Onere della prova nel processo tributario

Il caso all'esame della Corte di cassazione

Con ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024, la Suprema corte ha esaminato un caso riguardante un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società.

Il giudizio verteva sull'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo all'anno d'imposta 2007.

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'avviso sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestando alla società l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per operazioni ritenute inesistenti.

La decisione dei giudici di merito

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva rigettato l'impugnativa promossa dalla contribuente, sostenendo che la società non aveva provato l'effettività delle operazioni contestate.

Motivi del ricorso per Cassazione

La società aveva impugnato la decisione di merito, presentando ricorso per cassazione, con cui aveva lamentato la violazione dell'onere della prova.

La decisione della Corte di Cassazione sull'onere probatorio

Con riguardo all'onere della prova, la Cassazione ha rammentato che, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Va escluso che possa ritenersi sufficiente, a tal fine, esibire la fattura o dimostrare la regolarità formale delle scritture contabili.

Incidenza della nuova norma sull'onere della prova

Come anticipato, la Suprema corte ha fornito chiarimenti sull’incidenza, al caso di specie, della nuova previsione in materia di onere probatorio, di cui al richiamato comma 5-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della Legge n. 130/2022 (Legge di riforma della giustizia e del processo tributario).

Ai sensi di tale disposizione, l'amministrazione finanziaria è tenuta provare in giudizio le violazioni contestate. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova emersi e annulla l'atto impositivo se la prova è contraddittoria o insufficiente.

La Corte, sul punto, ha richiamato quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con ordinanza n. 31878/2022.

"In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale".

Applicazione retroattiva esclusa

Tale previsione - ha aggiunto la Cassazione - ha chiaramente natura sostanziale.

Sono tali, infatti, le norme che, come quella in esame, consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda. Per contro, hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove.

Di conseguenza, tale norma, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa, non ha efficacia retroattiva.

La disposizione, quindi, si applica ai giudizi attivati successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della Legge n. 130/2022 che l’ha introdotta.

Le conclusioni della Cassazione

Il ricorso della società contribuente, in definitiva, è stato rigettato ed è stata confermata la decisione della CTR, con condanna, altresì, della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del caso La Corte di Cassazione ha esaminato un caso riguardante un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per IVA, IRES e IRAP relativi al 2007.
Questione dibattuta La questione centrale riguardava l'onere della prova nel dimostrare l'effettività delle operazioni e la validità delle deduzioni e detrazioni fiscali.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che, una volta dimostrata dall'Amministrazione finanziaria l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni contestate. La nuova norma sull'onere probatorio introdotta dalla Legge n. 130/2022 non ha valenza retroattiva e si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
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