Omesso versamento Iva, non è reato se l'imprenditore adegua l'azienda

Pubblicato il 09 ottobre 2015

Non può essere condannato per il reato di omesso versamento dell'Iva, l'imprenditore che, per far fronte alla crisi finanziaria, procede all'adeguamento strutturale dell'azienda e al pagamento delle retribuzioni arretrare ai dipendenti, anche sulla base di accordi sindacali.

In altri termini, l'adeguamento dell'azienda può costituire una valida ragione per non far scattare la punibilità per l'imprenditore che lo ha messo in pratica, a condizione che la mancanza di liquidità non dipenda da deficit gestionali del manager. È, comunque, però vero che spetta sempre al giudice di merito la valutazione sulla validità del quadro probatorio ai fini della non punibilità di tale reato.

La crisi di liquidità salva dal reato di omesso versamento

Queste le conclusioni riportate dalle Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40352 dell'8 ottobre 2015, con la quale i Supremi giudici annullano la condanna a carico di un amministratore di un'azienda che era stato accusato del reato di omesso versamento Iva, per oltre 600mila euro.

L'imprenditore si era difeso sostenendo che il mancato pagamento dell'Iva era stato il frutto dell'ultimo tentativo messo in atto per salvare l'azienda dalla crisi (tra cui anche provvedere agli adeguamenti strutturali nel rispetto delle norme antiinfortunistiche), e non era invece dipeso da atto doloso.

La Corte rinvia la decisione finale al giudice di merito

La Corte di Cassazione sottolinea come è ormai principio consolidato il fatto che la crisi di liquidità possa escludere la colpevolezza dell'imprenditore solo se è, però, ampiamente dimostrato che il contribuente abbia adottato tutte le misure per provvedere all’assolvimento dell’obbligo tributario.

E' necessario, infatti, provare che il contribuente non sia riuscito a contrastare la crisi, che abbia posto in essere tutti i tentativi possibili per arginarla e che il mancato reperimento delle risorse finanziarie non sia dovuto a cause dipendenti dalla sua volontà.

Tale onere, per la Corte, ricade sul giudice di merito, che deve verificare l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di far fronte all’obbligazione tributaria.

Il giudice di merito deve, quindi, valutare le ragioni che hanno causato l’omesso versamento caso per caso, non potendo applicare principi generali.

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