In tema di omesso versamento di Iva, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere applicata nei casi in cui l’omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata a 250mila euro.
In tale contesto, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto:
Sono, questi, i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 32652 del 2 settembre 2021, pronunciata a conferma di una condanna impartita dai giudici di merito per il reato di cui all’art. 10 ter del D.lgs. n. 74/2000.
Gli Ermellini, in particolare, hanno respinto il ricorso promosso dall’imputato che lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del Codice penale.
Il ricorrente, per la Cassazione, non si era confrontato con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, che aveva respinto il gravame di merito dallo stesso avanzato rilevando, da un lato, il non modesto superamento della soglia di punibilità - in misura del 14% circa - e, d'altro lato, la concomitante violazione afferente alla compensazione per crediti inesistenti, nonché il negativo profilo soggettivo derivante dai plurimi precedenti penali.
Secondo la Suprema corte, ciò posto, i giudici di appello avevano fatto buon governo del consolidato orientamento sopra richiamato, che ammette la possibilità, in tema di evasione di Iva, di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, se il superamento della soglia penale sia modesto.
Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente argomentata, la stessa non era poteva essere censurata in sede di legittimità.
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