Con messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018, l’INPS è tonato sulla norma che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la quale ha introdotto una distinzione in riferimento al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:
Tuttavia, fra l’INPS ed il Ministero del Lavoro vi sono stati interventi successivi che hanno interpretato diversamente la questione relativa all’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo.
La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017, del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso).
In pratica, conclude il messaggio, restano confermate le indicazioni formulate dall’Istituto.
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