L’omessa notifica al codifensore dell’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, comporta la nullità del processo d’appello; nullità che, ove ritualmente eccepita, non può essere sanata dalla proposizione dell’appello da parte dell’altro difensore.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso del codifensore di un imputato condannato per traffico di stupefacenti. L’avvocato eccepiva in particolare l’omessa notifica del deposito della sentenza di primo grado, invece pervenuta al collega altro difensore dell’imputato, che aveva in seguito proposto appello.
Detta eccezione veniva dapprima respinta dalla Corte distrettuale sull'erroneo presupposto – a parere della Corte Suprema – che si trattasse di un’istanza di rimessione in termini e che dunque fosse decorso il termine di 10 giorni ex art. 175 c.p.p., avendo il difensore ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello.
Invero al contrario, secondo la Cassazione, non ricorre nella specie un’ipotesi di rimessione in termini in seguito alla decadenza dell’esercizio di una facoltà difensiva per caso fortuito o forza maggiore, bensì un’ipotesi di omesso avviso al difensore dell’imputato.
E vale anche per il difensore ed il codifensore – e non solo per l’imputato – il principio per cui all’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado consegue la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per l’impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l’annullamento della decisione emessa.
A parere della Corte, in particolare – con sentenza n. 42736 del 10 ottobre 2016 – il gravame come nella specie proposto da uno dei difensori, non consuma la facoltà di impugnazione dell’imputato o del codifensore, che resta inalterata ove non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento.
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