Omessa notifica codifensore Appello nullo

Pubblicato il 11 ottobre 2016

L’omessa notifica al codifensore dell’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, comporta la nullità del processo d’appello; nullità che, ove ritualmente eccepita, non può essere sanata dalla proposizione dell’appello da parte dell’altro difensore.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso del codifensore di un imputato condannato per traffico di stupefacenti. L’avvocato eccepiva in particolare l’omessa notifica del deposito della sentenza di primo grado, invece pervenuta al collega altro difensore dell’imputato, che aveva in seguito proposto appello.  

Detta eccezione veniva dapprima respinta dalla Corte distrettuale sull'erroneo presupposto – a parere della Corte Suprema – che si trattasse di un’istanza di rimessione in termini e che dunque fosse decorso il termine di 10 giorni ex art. 175 c.p.p., avendo il difensore ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello.

Invero al contrario, secondo la Cassazione, non ricorre nella specie un’ipotesi di rimessione in termini in seguito alla decadenza dell’esercizio di una facoltà difensiva per caso fortuito o forza maggiore, bensì un’ipotesi di omesso avviso al difensore dell’imputato.

Codifensore non avvisato Facoltà di gravame inalterata

E vale anche per il difensore ed il codifensore – e non solo per l’imputato – il principio per cui all’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado consegue la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per l’impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l’annullamento della decisione emessa.

A parere della Corte, in particolare – con sentenza n. 42736 del 10 ottobre 2016  – il gravame come nella specie proposto da uno dei difensori, non consuma la facoltà di impugnazione dell’imputato o del codifensore, che resta inalterata ove non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy