Ok alla costituzione civile delle associazioni ambientali e sindacali

Pubblicato il 10 settembre 2010
Con sentenza n. 33170 depositata lo scorso 9 settembre, la Cassazione ha annullato la decisione di condanna per reati ambientali impartita nei confronti del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ilva Spa nonché del direttore dello stabilimento di Taranto in considerazione dell'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. 

Nel contempo, la Corte di legittimità ha respinto la contestazione avanzata dagli imputati sulla asserita irritualità dell'ammissione delle parti civili costituite, un'associazione sindacale ed una ambientalista. I particolare, secondo i deducenti la prima non poteva legittimamente tutelare la salute dei lavoratori in quanto la condotta incriminata non incideva sull'azione sindacale ma sul singolo lavoratore; per quanto riguarda l'associazione ambientalista, era stato rilevato che la stessa non poteva intervenire perchè priva della legittimazione processuale propria avendo, al massimo, solo una legittimazione “sostitutiva”.

Deduzioni, queste, non condivise dalla Suprema corte secondo cui, da un lato, andava riconosciuta “senza incertezze la legittimazione alla tutela civilistica per danni ambientali collegati alla sicurezza dei lavoratori addetti, in favore di ogni associazione, in particolar modo quelle sindacali, normativamente riconosciute ed operanti con finalità istutuzionali ed associative di tutela dei prestatori di lavoro”; d'altro canto – continua la Corte richiamando una recente pronuncia del 2009, la n. 19883 - “le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile “iure proprio” nel processo per reati ambientali”.
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