Oic, valutazione titoli non immobilizzati. Documento definitivo

Pubblicato il 15 febbraio 2023

L’Oic, in data 14 febbraio 2023, ha pubblicato la versione definitiva del Documento Interpretativo 11 «Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati», che conferma il contenuto della bozza posta in consultazione fino al 2 novembre 2022.

Il Documento contabile analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, il regime derogatorio disciplinato dall’articolo 45 commi 3-octies-3-decies del DL n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli dell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

NOTA BENE: Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.

Relativamente all’ambito di applicazione della norma, si specifica che vi rientrano i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni”.

E’ altrettanto ribadito che la disposizione non si applica agli strumenti finanziari derivati disciplinati dal principio contabile Oic 32, in quanto valutati al fair value; mentre si può applicare anche ai titoli acquistati nel 2022 per i quali può essere mantenuto il costo di acquisizione.

ATTENZIONE: Specifica l’OIC che la società che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La società che esercita la suddetta facoltà, inoltre, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

NOTA BENE: Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato suddetto, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Particolare importanza assume l’informativa contenuta nella Nota integrativa, che deve esporre le modalità con cui la società si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto della stessa.

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