Il 16 luglio 2019 è stata posta in pubblica consultazione, da parte della Fondazione Oic, la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”. Resterà in visione fino al 15 ottobre 2019.
Finalità del documento è quella di disciplinare le modalità di redazione del primo bilancio secondo il Codice civile e i principi contabili nazionali da parte di quelle società che in precedenza seguivano altre regole contabili.
I soggetti interessati da tali disposizioni sono, quindi, le imprese che finora hanno applicato i principi contabili IAS/IFRS o altre norme contabili.
L’esigenza di un documento anche all’interno dell’ordinamento italiano, che disciplinasse come tornare ad applicare le regole nazionali per la redazione dei bilanci societari, è stata evidenziata dalla Legge di bilancio 2019.
La Legge n. 145/2018, all’articolo 1, comma 1070, infatti, ha concesso ai soggetti non quotati, in precedenza obbligati ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS, la facoltà di utilizzare detti principi a decorrere dall’esercizio 2018 (per i soggetti “solari”), con la conseguenza che essi possono, quindi, tornare ad applicare i principi contabili nazionali.
L’Oic, nel fornire indicazioni precise a tali soggetti attraverso il nuovo principio contabile, ha deciso di adottare un approccio diffuso che fosse utilizzabile da tutte le imprese che decidono di passare ai principi contabili nazionali, indipendentemente dalle regole contabili in precedenza applicate, includendo così tra i soggetti beneficiari delle nuove disposizioni anche i casi differenti dalle società IAS/IFRS adopter.
Il nuovo principio contabile nazionale è, quindi, una sorta dell'Ifrs 1, che appunto regola la “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”.
Il nuovo principio contabile si applica al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato.
Non si applica ai cambiamenti di principi contabili adottati da una società che già applica gli Oic. Tali cambiamenti sono soggetti all’Oic 29, che si occupa appunto dei cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, e alle specifiche previsioni dei singoli principi contabili Oic.
Il nuovo documento dell’Organismo italiano di contabilità si compone di due appendici:
l’appendice A, che elenca le eccezioni al principio generale dell’applicazione retroattiva;
l’appendice B, che contiene alcuni esempi e le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall’Oic, che non sono parte integrante del principio contabile.
La regola base della bozza di documento, analogamente a quanto previsto per il documento Oic 29, è la retroattività.
L’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali è richiesta ogni qual volta sussista una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza e il nuovo principio.
Al paragrafo 12, infatti, è espressamente sancito che le “voci di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali sono determinate applicando retroattivamente tali principi”.
L’applicazione retroattiva implica che il nuovo principio contabile sia applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento.
L’esigenza è quella di utilizzare le nuove regole contabili, in presenza di differenze, come se lo si fosse sempre fatto, al fine di evitare che “il bilancio di transizione determini un salto informativo rispetto al precedente bilancio redatto con regole contabili differenti”.
In tal modo la società - sulla base dei valori così calcolati - determina lo Stato patrimoniale, il Conto economico e il Rendiconto finanziario del periodo comparativo e redige lo Stato patrimoniale del passaggio ai principi contabili nazionali.
Pertanto, ne deriva che il saldo patrimoniale derivante dall'applicazione del paragrafo 12 alla data di transizione deve essere imputato, al netto degli effetti fiscali, a riserva di patrimonio netto.
Esistono, però, delle eccezioni all’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali.
L’Oic individua tre limiti generali:
l’eccessiva onerosità;
la non fattibilità;
l’irrilevanza degli effetti.
La prima eccezione è quella che trova fondamento nell’eccessiva onerosità della sua applicazione. L’Oic specifica che con l’espressione “eccessivamente oneroso” si deve intendere che l’applicazione retroattiva di una regola comporta il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio informativo che ne deriva.
Analogamente, si può evitare l’applicazione retroattiva anche nel caso in cui gli effetti siano irrilevanti (art. 2423, co, 4, C.c.), cioè, quando la mancata applicazione non incide sulla rappresentazione veritiera e corretta dello Stato patrimoniale di apertura, sul primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e sul bilancio comparativo.
Possono, poi, subentrare eccezioni facoltative alla regola dell’applicazione retroattiva. Vista la complessità della materia, l’Oic ha previsto, nell’appendice A, cinque fattispecie che il redattore del bilancio può individuare e, di conseguenza, decidere di evitare l’applicazione retroattiva senza darne motivazione in Nota integrativa.
Si tratta dei seguenti casi: aggregazioni aziendali, rimanenze, bilancio consolidato, titoli e partecipazioni e strumenti finanziari derivati.
Con riferimento alle rimanenze, l’Oic motiva la facoltatività sostenendo che nei casi in cui il principio contabile precedentemente applicato (Ias 2, paragrafo 5, commercianti-intermediari) prevedeva la rilevazione al fair value, non è richiesto di tracciare il costo in quanto sarebbe difficoltoso determinare alla data di transizione il costo medio ponderato, il Lifo oppure il Fifo.
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