A seguito delle numerose segnalazioni da parte degli operatori su alcune questioni contabili di portata generale, l’Oic ha pubblicato sul proprio sito web una Discussion paper sui ricavi, al fine di ricevere delle opinioni in merito. Tale documento ha esclusivamente una finalità consultiva e non contiene posizioni o orientamenti dell’Oic, perciò non può essere utilizzato per interpretare i principi contabili in vigore.
L’Organismo italiano di contabilità è stato spinto ad effettuare questa consultazione pubblica alla luce delle richiese di chiarimento pervenute, soprattutto, in materia di contabilizzazione dei ricavi, con particolare attenzione all’insufficiente regolamentazione di diverse e complesse tipologie di transazioni poste in essere da varie società.
L’Oic ha evidenziato come, nel nostro ordinamento, le nuove regole contabili subentrate dopo il Dlgs n. 139/2015 abbiano introdotto il postulato, derivato dai principi contabili internazionali, secondo cui “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.
Sul tema dei ricavi, poi, lo stesso Organismo italiano di contabilità ha evidenziato una separazione fra quanto disposto dall'Oic 11 (principio dedicato ai postulati del bilancio d'esercizio) e le previsioni degli Oic 15 e 23 (principi contabili relativi, rispettivamente, ai crediti e ai lavori in corso su ordinazione). Nello specifico, il problema riguarda la necessità di avere chiare linee guida dedicate alla separazione del contratto in singole unità elementari di contabilizzazione.
Tale problematica, che inevitabilmente ha delle importanti implicazione tributarie, è trattata nel Discussion paper, dove viene articolata su tre differenti punti:
identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
distinzione tra ricavi e fondi rischi e oneri;
rilevazione dei ricavi.
Con riferimento al primo punto, l’Oic evidenzia, come già precisato dal paragrafo 28 dell'Oic 11, che “da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria”.
Si tratta di due approcci differenti che entrambi prevedono la scrittura di un nuovo principio contabile, ma con delle differenze:
Nell’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione viene, comunque, richiamata la previsione dell’articolo 2423 bis, comma 1-bis, del Codice civile, secondo cui la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Lo stesso principio contabile Oic 11 precisa che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha come obiettivo quello di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori, fornendo una rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, piuttosto che una formale.
L’Oic, nel Discussion paper sui ricavi pubblicato ieri, espone con molti esempi illustrativi i casi concreti di contabilizzazione dei ricavi, anticipando anche alcune riflessioni sui possibili costi della implementazione di un futuro standard sui ricavi.
Infine, con riferimento alle imprese minori vengono presentate alcune importanti semplificazioni a cui si affianca la non necessità di separazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione, considerando due possibili livelli:
le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
le imprese che, per limiti dimensionali, risultano esonerate dalla redazione del consolidato.
Nel documento sono previste sette domande alle quali gli operatori sono invitati a rispondere.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".