Pubblicata la versione definitiva del principio contabile Oic 34 sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione.
Il nuovo principio contabile, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso Organismo italiano di contabilità ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato.
Il rinvio ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 rispetto al precedente termine del 2023 è stato concesso per consentire alle società di strutturare il proprio sistema contabile ai nuovi standard.
Il nuovo documento contabile disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da presentare nella Nota integrativa.
Nello specifico, l’OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio ad hoc applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico.
Restano escluse dall’applicazione del nuovo principio contabile soltanto le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e i lavori in corso su ordinazione per cui si continuerà ad applicare l’OIC 23.
Analogamente, l’Oic 34 non si applica alle transazioni che non hanno finalità di compravendita (le operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l’obiettivo di conseguire un ricavo).
Riguardo ai ricavi per la vendita dei beni, la principale novità riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”.
Evidenzia l’OIC come un unico contratto di vendita può includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata, come avviene, per esempio, nel caso della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni.
In questa situazione specifica, secondo il nuovo principio contabile, il ricavato della vendita del bene deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte.
È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.
Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione è necessario rilevare in bilancio i ricavi in base al principio di competenza, distintamente tra vendita di beni e prestazione di servizi.
Pertanto, il nuovo principio contabile, in linea con il contenuto dell’Oic 11, impone al redattore del bilancio di procedere, al momento della rilevazione iniziale, con l’analisi del contratto di vendita per stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione.
Di fatto si tratta di un meccanismo che è già applicabile, dovendosi utilizzare regole già presenti nei principi contabili che l’Oic 34 ha voluto raccogliere e coordinare insieme, favorendone la comprensione e rendendo l’applicazione più immediata e semplice.
Riguardo, invece, alla contabilizzazione dei ricavi per la prestazione dei servizi, un’altra novità importante del principio contabile è quella che chiarisce in quali casi questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento.
Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
I suddetti ricavi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
NOTA BENE: Si legge nel comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione dell’Oic 34 che “per facilitare l’applicazione del nuovo principio contabile è stata aggiunta, in appendice, una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche e diversi esempi che, seppure non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".