Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024 ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.
Il regolamento è stato implementato con l'obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo e altre attività illecite connesse ai trasferimenti transfrontalieri di denaro contante.
Dunque, si è operato su una nuova definizione di denaro contante, nuove definizioni legali di oro e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara falsamente in Dogana.
In particolare, nel contesto del denaro contante soggetto a dichiarazione doganale, si includono vari strumenti finanziari negoziabili al portatore che non richiedono l'identificazione del proprietario o la dimostrazione del diritto di possesso, tra cui:
Per quanto riguarda le nuove disposizioni doganali, il trasferimento di titoli al portatore e contanti dovrà essere dichiarato alle autorità doganali quando il valore supera i 10.000 euro, anche se trasportati tramite spedizioni postali, in valigie o in altre forme non accompagnate.
Per liberare il denaro contante trattenuto o sequestrato, il soggetto che ha infranto la legge può optare per una definizione tramite oblazione, sebbene con tassi maggiorati rispetto alla precedente normativa del 2008. L'infrazione può essere annullata versando:
o
Per violazioni più serie, tuttavia, non è possibile risolvere la situazione con il pagamento.
Modificata la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, nonché la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10.000 euro.
La recente normativa relativa al commercio dell'oro (legge n. 7/2000) introduce una nuova definizione di "oro da investimento", che ora include anche l'oro destinato a future lavorazioni. Inoltre, il termine "materiale d'oro" comprende ora i semilavorati. Questi sono descritti come "prodotti risultanti da processi tecnologici di qualsiasi tipo, meccanici o meno, che, sebbene abbiano una forma finita o semifinita, non sono destinati a un uso specifico ma sono previsti per essere integrati in maniera sostanziale in oggetti più complessi, con la garanzia complessiva del produttore responsabile dell'assemblaggio".
In aggiunta, il nuovo quadro normativo riduce la soglia per le dichiarazioni di possesso d'oro a 10mila euro, allineandola a quella delle dichiarazioni di denaro contante.
Viene inoltre prevista un'esenzione dalla dichiarazione nel caso in cui sia già richiesta una dichiarazione per valuta.
Si specifica che l'obbligo di dichiarazione si applica anche alle operazioni dello stesso tipo effettuate nel corso di un mese solare con la stessa controparte che siano individualmente di almeno 2.500 euro o che in totale raggiungano o superino i 10mila euro.
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