Nuove disposizioni sul Codice della crisi d'impresa: istruzioni Inps

Pubblicato il 28 ottobre 2024

Arrivano dall’Inps gli opportuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Vediamo di seguito i riflessi che queste modifiche comportano in ambito previdenziale, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.

Transazione su crediti tributari e contributivi

Il decreto legislativo n. 136/2024 ha innovato l’articolo 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ridefinendo la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi.

Si tratta di un intervento normativo volto soprattutto a semplificare e chiarire il processo di transazione per i debitori in difficoltà, offrendo loro la possibilità di proporre un pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi dovuti.

Le nuove disposizioni mirano dunque a facilitare l’adesione alle proposte di transazione da parte delle istituzioni competenti, riducendo i tempi e aumentando la trasparenza dell'intero processo.

Modifiche all’articolo 63 del CCII

Le modifiche apportate all’articolo 63 consentono al debitore di proporre piani di pagamento agevolato o dilazionato per i debiti fiscali e previdenziali.

Questa disposizione si applica ai tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e ai contributi gestiti dagli enti previdenziali, come l’Inps appunto, fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Un’importante novità introdotta riguarda l’adozione di criteri standardizzati e più chiari per l’adesione delle autorità fiscali e previdenziali alle proposte transattive, con una specifica suddivisione delle competenze; dunque, il novellato articolo 63 del CCII stabilisce che la proposta di transazione, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata alle Direzioni territoriali competenti sulla base del domicilio fiscale del debitore.

Dal 28 settembre 2024, il ruolo del Direttore regionale e delle Direzioni territoriali è stato quindi ampliato per garantire una maggiore efficienza e tempestività nelle decisioni riguardanti le proposte di transazione; il Direttore regionale, infatti, detiene ora la competenza primaria per la valutazione e l’approvazione delle proposte, mentre il Direttore della Direzione territoriale competente ha il compito di sottoscrivere l’atto negoziale una volta ottenuta l’adesione.

Questa suddivisione delle competenze garantisce una gestione più organizzata delle proposte di transazione, specialmente nei casi in cui siano coinvolti crediti tributari e contributivi di diverso tipo.

In presenza di debiti verso una pluralità di enti, come accade frequentemente nei casi di aziende con obblighi sia fiscali sia previdenziali, la Direzione territoriale titolare della gestione del credito di importo maggiore assume un ruolo di coordinamento, provvedendo alla valutazione della proposta in accordo con le altre Direzioni interessate.

Il nuovo sistema consente, quindi, una gestione centralizzata per le proposte più complesse, riducendo potenziali conflitti di competenza e semplificando il processo per il debitore.

Termini di presentazione e deposito delle proposte

L’articolo 63 stabilisce tempistiche precise per la presentazione e l’adesione alle proposte di transazione, introducendo un termine di 90 giorni per la valutazione e l’eventuale adesione da parte delle istituzioni competenti, a partire dalla data di deposito della proposta presso le Direzioni territoriali competenti.

Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è prorogato di ulteriori 60 giorni, e in caso di una nuova proposta, di 90 giorni dalla data di deposito.

L’adozione di queste scadenze ha lo scopo di assicurare al contribuente una risposta in tempi certi, favorendo la continuità dell’attività d’impresa e minimizzando le incertezze legate ai tempi di approvazione.

Adesione e omologazione

Per ottenere l’omologazione della proposta di transazione, il contribuente deve prima ottenere l’adesione delle autorità fiscali e previdenziali coinvolte; una volta che le autorità competenti esprimono la propria adesione, il contribuente può dunque richiedere al tribunale l’omologazione della proposta, passaggio necessario affinché l’accordo transattivo diventi effettivo.

Il processo di omologazione prevede che il debitore comunichi l’avvenuta iscrizione della relativa domanda nel registro delle imprese, inviando una notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) alle sedi territoriali e regionali competenti, consentendo così alle autorità di monitorare l’evoluzione della procedura e di intervenire prontamente in caso di opposizioni o richieste di chiarimenti.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi: articolo 88 del CCII

La nuova formulazione dell’articolo 88 del CCII si inserisce in un più ampio quadro di aggiornamento delle norme finalizzato a rendere più chiaro e rapido il processo di gestione delle proposte di concordato, agevolando le imprese che si trovano in situazioni di crisi finanziaria.

Il decreto, infatti, consente al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e contributivi, promuovendo così una maggiore flessibilità e offrendo alle aziende in difficoltà un'opportunità di risanamento più accessibile.

Concordato preventivo

Le modifiche apportate all’articolo 88 del CCII ridefiniscono le modalità di gestione dei crediti fiscali e previdenziali all'interno del concordato preventivo, chiarendo i criteri per l'adesione delle autorità fiscali e previdenziali alle proposte di pagamento parziale o rateale.

In particolare, è consentito al debitore di proporre un pagamento dilazionato dei crediti tributari e contributivi, inclusi i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e i contributi previdenziali gestiti dall’Inps, offrendo così un quadro regolamentato per il proprio risanamento finanziario.

La norma specifica che la proposta, una volta formulata, deve essere sottoposta al voto delle autorità competenti, con l’espressione del voto che spetta alle Direzioni territoriali in base alle disposizioni del CCII, con l’obiettivo di garantire un processo decisionale più strutturato che agevoli il debitore nella gestione delle proprie obbligazioni, permettendo una maggiore sostenibilità finanziaria.

Proposte presentate prima e dopo il 28 settembre 2024

Un altro aspetto rilevante delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 136/2024 riguarda l’applicabilità delle nuove disposizioni in base alla data di presentazione della proposta di concordato.

Per le proposte presentate prima del 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto, si applicano le disposizioni previgenti che prevedevano un ruolo più centralizzato dell’Agenzia delle Entrate e una minore suddivisione delle competenze tra Direzioni territoriali.

Invece, tutte le proposte di concordato presentate a partire dal 28 settembre 2024 sono soggette alle nuove disposizioni introdotte dal decreto.

Ciò significa che il processo decisionale, ora decentralizzato e affidato ai Direttori regionali e alle Direzioni territoriali competenti, è applicabile a tutte le nuove istanze di concordato.

Questa distinzione temporale mira a garantire una transizione fluida verso il nuovo regime normativo, evitando modifiche retroattive che potrebbero creare incertezze e difficoltà applicative per le aziende già impegnate in procedimenti di concordato.

Qualche considerazione

Vantaggi

Uno dei principali vantaggi della nuova normativa è l’aumento della flessibilità concessa alle aziende in crisi finanziaria: la possibilità di proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e previdenziali consente infatti alle imprese di ottimizzare la propria gestione finanziaria e di affrontare in modo graduale gli impegni economici, senza compromettere la continuità aziendale.

Le nuove disposizioni facilitano inoltre il ricorso agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, permettendo alle aziende di negoziare con maggiore sicurezza le proprie posizioni debitorie e di ottenere l’omologazione di piani di pagamento sostenibili.

Altro elemento positivo introdotto dal decreto riguarda la chiarezza dei tempi e delle scadenze: la normativa stabilisce infatti termini definiti per l’adesione e la valutazione delle proposte di transazione e concordato preventivo, riducendo l’incertezza legata alla loro approvazione.

La previsione di un limite di 90 giorni per l’espressione del voto da parte delle autorità fiscali e previdenziali, ad esempio, offre alle aziende un quadro temporale sicuro, permettendo loro di pianificare con maggiore efficacia le proprie strategie di risanamento.

La suddivisione delle competenze decisionali tra Direttori regionali e Direzioni territoriali rappresenta infine un ulteriore beneficio per le aziende, soprattutto per quelle che si trovano a gestire debiti significativi o di natura complessa.

Svantaggi

Nonostante i numerosi vantaggi, la nuova normativa presenta alcune potenziali criticità, soprattutto con riferimento alla complessità procedurale che potrebbe derivare dalla suddivisione delle competenze tra Direzioni territoriali.

Per le aziende che hanno debiti distribuiti su più regioni o verso enti diversi, la necessità di coordinamento tra le diverse Direzioni potrebbe allungare i tempi di approvazione e complicare la gestione delle pratiche, rendendo il processo meno snello di quanto auspicato.

Un’altra difficoltà riguarda i requisiti documentali richiesti per presentare le proposte di transazione e concordato: la normativa impone, infatti, che la proposta sia completa di tutta la documentazione necessaria e depositata presso le Direzioni territoriali competenti.

La mancanza di una guida univoca sui requisiti documentali e il rischio di discrepanze interpretative tra le varie Direzioni territoriali potrebbero rappresentare un ostacolo per le aziende, specialmente per quelle meno strutturate o con risorse limitate in termini di gestione amministrativa.

Infine, il rispetto delle scadenze per l’adesione alla proposta rappresenta una sfida per le aziende, poiché il mancato rispetto dei tempi stabiliti potrebbe portare a un rifiuto della proposta di concordato, obbligandole a ricorrere a soluzioni alternative meno vantaggiose.

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