Novità e ultime pronunce di Cassazione in materia di bancarotta
Pubblicato il 13 agosto 2010
L'istituto della bancarotta, nella sua forma fraudolenta preferenziale e semplice, è stato di recente oggetto di una relazione messa a punto dai giudici di Cassazione, la n. III/09/10 del 3 agosto 2010, con la quale sono state esaminate le novità introdotte in materia dal Decreto legge n. 78/2010, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Nella relazione viene messo in evidenza il rafforzamento del trattamento sanzionatorio della corruzione propria per il caso di rimborsi o pagamenti di tributi contrari ai doveri d’ufficio e ciò attraverso la previsione di una nuova circostanza aggravante speciale. Sottolineata anche la riformulazione della fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; in particolare, con l'obiettivo dichiarato dal legislatore di rafforzare l’efficacia dissuasiva della previsione penale, le nuove norme introducono il reato che punisce la falsità della documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali. Prevista anche la nuova circostanza aggravante del delitto per l’ipotesi che l’ammontare delle imposte o degli accessori di cui viene tentata la sottrazione risulti superiore a 200.000 euro.
La Cassazione si è occupata del tema dei reati fallimentari anche nel testo di una recente decisione, la n. 31407 depositata lo scorso 6 agosto, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da un imprenditore avverso la condanna per bancarotta documentale impartitagli da parte dei giudici di merito per l'incompleta e irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili previste dalla legge nei tre anni precedenti alla dichiarazione fallimentare. L'uomo si era difeso sostenendo di non essere responsabile della condotta imputatagli in quanto lo stesso aveva, in realtà, delegato l'attività contabile dell'azienda ad un professionista esterno; inoltre, le incombenze di carattere amministrativo erano di competenza di un altro socio.
Assunti, questi, ritenuti privi pregio da parte dei giudici di Cassazione: l'imprenditore, anche se modesto e di scarsa cultura, avrebbe dovuto conoscere il contenuto sostanziale delle scritture contabili dell'azienda. Lo stesso, benchè si fosse servito di un professionista esterno, era da considerare responsabile della scelta effettuata nonché del controllo dell'operato di quest'ultimo.