Precisazioni delle Sezioni unite di Cassazione in tema di notificazione al riscossore dell’atto di impugnazione in sede di legittimità, dopo l’estinzione di Equitalia.
La notifica del ricorso per cassazione eseguita al successore ex lege di Equitalia, ossia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei confronti dell’originario difensore, è invalida.
Difatti, l’ultrattività del mandato originariamente conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, “non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, in quanto la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il Decreto legge n. 193/2016”.
La citata invalidità, tuttavia, integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria.
Sanatoria che può aversi sia per spontanea costituzione dell’Agenzia stessa, sia a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo dell’impugnazione, da ordinarsi — in caso di carenza di attività difensiva dell'intimata - ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso la competente Avvocatura dello Stato, che va identificata nell’Avvocatura Generale di Roma.
E’ il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30 gennaio 2020.
Gli Ermellini, sulla questione, hanno ritenuto di dover superare il rigoroso e opposto orientamento che sanciva l’inesistenza di una tale notificazione: in una evenienza come quella in esame - ha precisato la Corte - di notifica a soggetto che era stato comunque presente in giudizio, vi è un collegamento idoneo, sufficiente e non arbitrario tra il destinatario della notifica ed il soggetto a quella interessato.
E questa considerazione - si legge ancora nella decisione - è tanto più valida nel caso di successione nella neo istituita AdER ai precedenti agenti della riscossione, “in un complessivo contesto caratterizzato da una comprensibile incertezza sugli istituti processuali da applicare e da una assoluta peculiarità della normativa in tema di patrocinio della succeditrice ex lege”.
Nella vicenda specificamente esaminata, le Sezioni Unite hanno ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate/Riscossione presso l’Avvocatura dello Stato, fissando il termine di 60 giorni per espletare l’incombente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".