Non è nullo ma annullabile il contratto concluso con raggiri
Pubblicato il 11 aprile 2011
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
7468 del 31 marzo 2011, ha statuito l'annullabilità e non la nullità per il caso di un contratto definito attraverso la truffa di una parte nei confronti dell'altra.
Secondo i giudici non vi è differenza tra il dolo costitutivo insito nel reato di truffa e quello che costituisce un vizio del contratto, ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile; infatti ambedue si connotano per i raggiri o gli artifici che sono alla base dell'azione del soggetto attivo posti in essere per indurre in errore l'altra parte e quindi diretti a viziare il consenso che, attraverso la conclusione del contratto, procura un ingiusto profitto.