Non c’è la reintegra se il datore è contumace
Pubblicato il 24 novembre 2014
Per la Corte di Cassazione, sentenza n.
24885 del 21 novembre 2014, la
contumacia integra un
comportamento neutrale cui non può attribuirsi valenza confessoria e non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale rimane onerata della prova relativa.
Quindi, la
tardiva costituzione del datore di lavoro non comporta automaticamente la
reintegra del lavoratore licenziato in quanto il giudice ha comunque il
potere-dovere di accertare se l’attore ha dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che la parte legittimata a contraddire abbia o meno proposto specifiche contestazioni, difese ed eccezioni in senso lato.