Il condomino, proprietario del piano sotto al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, solo se tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da "non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente" (quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali).
L'accertamento sulla non significatività del taglio del tetto praticato per innestarvi la terrazza di uso esclusivo e sull'adeguatezza delle opere eseguite, in detto contesto, è riservato al giudice di merito e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità.
E’ quanto ricordato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 1850 del 25 gennaio 2018.
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