La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1377 del 19 gennaio 2018, ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che aveva utilizzato l’autovettura aziendale durante le ferie e che era solito utilizzare auto aziendali per uscire dallo stabilimento in occasione della pausa pranzo e rientrare, spesso, con le stesse autovetture, presso la propria abitazione a fine giornata lavorativa per poi tornare al lavoro la mattina successiva.
Per la Cassazione tali condotte, benché irregolari, non giustificano la sanzione espulsiva, tantomeno per giusta causa.
Ricorda la Suprema Corte che, secondo consolidata giurisprudenza, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare quale evento che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Nel caso di specie, inoltre, l'utilizzo dell'autovettura nelle circostanze contestate non ha travalicato un concetto "lato" di uso del mezzo per motivi di lavoro e la sanzione espulsiva non è stata ritenuta proporzionata all'intensità dell'elemento soggettivo ed all'assenza di pregiudizio derivatone alla società.
Proprio l'evocazione di un "concetto lato" di uso aziendale dell'autovettura viene in rilievo a connotare in termini di minore gravità la condotta addebitata e non in funzione scriminante dell’illiceità della condotta, nel senso di rendere la stessa legittima.
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