Istituito il codice tributo per i soggetti che aderiscono al regime opzionale sostitutivo dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero (neo residenti).
Per le persone fisiche che sono in possesso dei requisiti richiesti e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia provenendo da un Paese estero, l’articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposta sostitutiva dell’IRPEF.
Chi vi aderisce deve versare un’imposta sostitutiva nella misura forfettaria di 100mila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione; se questa è stata estesa anche ai familiari del contribuente, l’importo è ridotto a 25mila euro per ciascun familiare.
I contribuenti principali ed i familiari dovranno provvedere autonomamente al versamento dell’imposta sostitutiva.
A definire le modalità applicative per l’esercizio, modifica o revoca dell’opzione, è intervenuto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017, mentre con circolare n. 17/E/2017 sono stati resi chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni agevolative.
Ora, con risoluzione n. 44 dell’11 giugno 2018, al fine di eseguire il detto versamento, viene istituito il codice tributo
da inserire nel modello F24 ELIDE.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, vanno indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno indicati:
Gli altri campi non devono essere compilati.
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