Nel pubblico impiego l'esito negativo del periodo di prova non va giustificato

Pubblicato il 03 agosto 2010
Con sentenza n. 17970 depositata lo scorso 2 agosto, la Cassazione ha spiegato che, nel pubblico impiego, data la natura pubblica del rapporto di lavoro, le valutazioni circa la legittimità del patto di prova e, con esso, della rilevanza della individuazione specifica delle mansioni, seguono criteri diversi rispetto a quelli dettati per il rapporto di lavoro privato. 

In particolare, i candidati dichiarai vincitori di un concorso pubblico “sono invitati a mezzo assicurata convenzionale ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori”. Tutte le assunzioni delle pubbliche amministrazioni sono quindi assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro. Così una volta terminato il periodo di prova al lavoratore non resta che sperare in un giudizio positivo mentre il datore, in caso di esito negativo, non è tenuto a fornire alcuna giustificazione.
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