Tra gli emendamenti al decreto Milleproroghe approvati dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, va rilevato anche il prolungamento al 31 dicembre 2024 del credito d'imposta fino ad un importo massimo di 500.000 euro per i costi di consulenza sostenuti dalle Pmi ammesse alla quotazione in Borsa.
Sono disposte risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 6 milioni per il 2025.
Non solo, arriva la proroga:
Inoltre, il decreto Milleproroghe – con riferimenti al bonus casa under 36 - intende dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione. Vedremo come.
Prosegue l’iter di conversione del Decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023, n. 215 - recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi – con alcune rilevanti novità.
Tra queste, la possibilità di fruire del bonus quotazioni Pmi per tutto l’anno 2024.
Vediamo le caratteristiche del credito d’imposta in parola.
A beneficiarne sono le Pmi come definite dalla norma comunitaria che sostengono costi per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro Ue o See.
A fronte di tali costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024, l’impresa può avvalersi del credito d’imposta in misura pari al 50% degli stessi, con un limite massimo di importo di 500.000 euro.
Il bonus quotazioni Pmi:
Di seguito vengono elencati i costi ammessi all’agevolazione:
Tra gli emendamenti approvati in sede di esame del Milleproroghe emerge un rinvio che riguarda il cumulo tra il bonus casa e i contributi regionali per l’efficienza energetica,
Di fatto, si proroga fino al 2026 la possibilità di cumulare le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (ex articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) con la parte di spesa per la quale sia concesso un altro contributo da regioni e province autonome di Trento e Bolzano, purché tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.
NOTA BENE: La somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve superare il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
Non si placa il dibattito inerente al Bonus casa under 36, ossia l’agevolazione per i giovani con un Isee non superiore a 40.000 euro che acquistano la prima casa.
Il beneficio prevede che, per gli acquisti non soggetti a Iva, non siano dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale; mentre, per le compravendite soggette a Iva, si aggiunge il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore.
Tali aiuti sono stati in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Ora, il decreto Milleproroghe intende dare certezza ai rapporti giuridici inerenti gli acquisti degli immobili avvenuti a cavallo tra il 2023 e il 2024.
La modifica dovrebbe stabilire l’applicazione delle agevolazioni anche nei casi in cui, entro il termine del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare registrato di acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti under 36, con Isee non superiore a 40.000 euro.
ATTENZIONE: La novità della modifica mette l’accento sul fatto che il preliminare deve essere registrato.
Ma non è tutto, condizione essenziale per fruire del bonus in parola è che la stipula del definitivo sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024, anche in caso di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.
Ancora, viene stabilito che chi ha stipulato il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe potrà compensare le imposte pagate in eccesso, secondo modalità che saranno fissate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In ultimo, va segnalato:
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